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Il congedo, la riserva, ausiliaria fino alla pensione dei militari Il congedo, la riserva, ausiliaria fino alla pensione dei militari

Cenni sull’ausiliaria dei militari: quando scatta e chi accede

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Con il precedente post “Pensione militari: congedo, ausiliaria e riserva” abbiamo fornito una panoramica sul congedo e sulla condizione dell’ausiliaria. In questo secondo articolo ci concentriamo su quando scatta l’ausiliaria, chi può accedervi e quali condizioni prevede la legge, mantenendo lo stesso taglio chiaro e operativo.

La collocazione in ausiliaria: quando e come scatta per i militari

L’accesso all’ausiliaria non avviene automaticamente per tutti i militari al termine del servizio permanente: si può accedere in tre modi principali: a domanda (regime transitorio), per limiti d’età (d’ufficio) e dopo un periodo di trattenimento in servizio.

Collocamento a domanda — “regime transitorio” e requisiti (può essere disposto dal Ministro della Difesa)

Fino al 31 dicembre 2025 è in vigore un regime transitorio che consente, su domanda dell’interessato, il collocamento in ausiliaria di ufficiali e sottufficiali entro cinque anni dal limite d’età del proprio grado. La scelta è esercitata tramite istanza presentata all’amministrazione e valutata in base ai contingenti annuali e alle risorse disponibili; le domande vanno presentate entro l’1 marzo e, se accolte, il collocamento decorre tra il 1° luglio e il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Nei casi di eccedenza delle richieste, la priorità è assegnata per anzianità d’età e, a parità di età, per grado. Ai fini previdenziali e della buonuscita, tale collocamento è equiparato a quello per raggiungimento del limite di età. Il comma 6 prevede inoltre che, fino al 31 dicembre 2033, possono presentare domanda anche i militari con almeno 40 anni di servizio effettivo, con una permanenza massima in ausiliaria di cinque anni. Nota bene: salvo nuovi interventi legislativi, questa possibilità non sarà più praticabile dal 1° gennaio 2026.

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Collocamento per limiti di età

Il collocamento per limiti di età scatta quando il militare raggiunge il termine anagrafico previsto per la propria categoria (art. 992 COM). In via generale: ufficiali fino a Colonnello, sottufficiali e graduati — 60 anni; Generali — 62/65 anni. Questi riferimenti sono indicativi: i limiti effettivi possono variare in base a grado, ruolo e specifiche previsioni di Forza armata. Al raggiungimento del limite pertinente, il transito in ausiliaria avviene d’ufficio, nei limiti e con le modalità previste dal Codice. Nota: non va confuso con il congedo assoluto, che può avvenire senza passare dall’ausiliaria (ne parleremo nel prossimo articolo).

Trattenimento e ausiliaria

Questa ipotesi riguarda solo gli Ufficiali. Per giustificati motivi l’Amministrazione può trattenere in servizio l’ufficiale oltre la data di decorrenza del decreto di cessazione; se il periodo supera quindici giorni è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero della Difesa e, in ogni caso, il trattenimento non può superare sessanta giorni (art. 879, comma 2, del COM). Al termine si applicano gli effetti del provvedimento di cessazione già adottato: se la cessazione è per limiti di età, l’ufficiale è collocato d’ufficio in ausiliaria e vi permane per cinque anni.

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Cosa succede dopo la collocazione in ausiliaria

Con l’ingresso in ausiliaria cambiano status, trattamento economico e disponibilità al richiamo. In breve:

  • il militare non è più in servizio attivo, ma resta iscritto nei ruoli
  • percepisce l’indennità di ausiliaria prevista dall’art. 1870 del COM, calcolata in aggiunta alla pensione;
  • può essere richiamato in servizio, come vedremo in un articolo dedicato.

Nei prossimi articoli torneremo sull’argomento, chiarendo in modo pratico quando scatta l’ausiliaria, come si collega a riserva e congedo assoluto, e quali effetti produce su pensione, indennità di ausiliaria e richiamo in servizio. Presenteremo esempi per i casi più ricorrenti, i principali limiti di età e la durata quinquennale dell’istituto, con richiami agli articoli del COM utili per orientarsi.

Fonte: Codice dell’Ordinamento Militare – D.lgs 66/2010

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Il contenuto ha scopo informativo; potrebbe non essere esaustivo e può contenere imprecisioni. Si raccomanda di effettuare ulteriori approfondimenti e di fare sempre riferimento alle procedure e alle indicazioni ufficiali della propria Forza Armata o Amministrazione. Il contenuto non costituisce consulenza professionale né documento ufficiale.


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