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TFS e TFR nella mobilità della PA TFS e TFR nella mobilità della PA

Circolare INPS 126/2025: TFS e TFR nella mobilità della PA

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INPS, TFS/TFR e mobilità: cosa cambia con la circolare 126/2025

La circolare INPS n. 126 del 15 settembre 2025 mette ordine – in un unico testo – alle regole su Trattamento di Fine Servizio (TFS) e Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per i dipendenti pubblici coinvolti in processi di mobilità. Non si tratta di una riforma, ma di una ricognizione aggiornata che chiarisce prassi, responsabilità e tempistiche per amministrazioni e lavoratori, con uno schema riepilogativo finale utile a orientarsi tra i diversi casi.

A chi si applica (e chi no)

Sono interessati i dipendenti pubblici iscritti alle gestioni ex ENPAS/INADEL coinvolti in mobilità o altri transiti tra amministrazioni diverse (artt. 30–31 d.lgs. 165/2001), amministrazioni statali, enti pubblici non economici ed enti locali (incluse ASL per il personale non sanitario) e relativi enti/consorzi.

La circolare non è rivolta ai trasferimenti/assegnazioni interni di Forze armate e Forze di polizia, regolati da ordinamenti speciali. Eventuali transiti verso/da amministrazioni contrattualizzate restano rilevanti solo per gli effetti TFS/TFR quando previsti dalla legge.

Principio cardine: unicità della posizione e “cessione del contratto”

La mobilità – volontaria o imposta – non interrompe il rapporto previdenziale: si trasferisce la titolarità del rapporto da un’amministrazione all’altra, con diritto a far valere tutta l’anzianità maturata prima e dopo il passaggio. Dalla data di trasferimento si applica il regime di fine servizio dell’amministrazione di destinazione, facendo salvo l’eventuale maggiore trattamento maturato al momento del transito.

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Versamenti e tempi di recupero

Uno dei punti operativi ribaditi è la finestra dei 180 giorni per quantificare e trasferire il TFS/TFR lordo maturato alla data di passaggio tra amministrazioni iscritte/non iscritte alle gestioni ex ENPAS/INADEL. L’amministrazione di provenienza versa l’importo senza recuperare sul trasferito eventuali oneri (riscatti, ecc.): sarà la destinazione a subentrare nel recupero verso il dipendente. Alla cessazione definitiva del servizio, la prestazione si calcola sull’intera anzianità complessiva.

Focus casistiche: sanità, IPAB, Trento/Bolzano, transiti verso INPS

Cosa succede nei casi più frequenti: Sanità: equiparazione di servizi e titoli; il TFR maturato nel privato resta al Fondo Tesoreria, mentre per il periodo pubblico si applica il D.P.C.M. 20/12/1999. IPAB: opzione per mantenere il TFS entro 90 giorni, altrimenti unico TFR ex art. 2120 c.c. Trento/Bolzano: “TFR provinciale” con iscrizione INPS; se transito verso enti che applicano il D.P.C.M. 20/12/1999, l’INPS liquida il TFS ante‑passaggio all’ente e al dipendente spetta solo il maturato nel nuovo rapporto. Transiti verso INPS datore: calcolo a cura del Polo “Lavorazioni Dipendenti INPS”, con conferma del regime originario (TFS/TFR).

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Continuità e adempimenti: cosa sapere in pratica

Il TFS si mantiene solo se non è stato già liquidato sul primo rapporto; in caso contrario si applica il TFR. Il passaggio dal comparto non contrattualizzato a quello contrattualizzato dopo il 31/12/2000 comporta il TFR per l’intero rapporto.

L’amministrazione di provenienza, entro 180 giorni, quantifica e trasferisce il TFS/TFR maturato al momento del passaggio senza recuperare gli oneri già addebitati al dipendente; l’amministrazione di destinazione subentra nei recuperi. Alla cessazione, l’ultima amministrazione trasmette i dati giuridico‑economici e l’INPS, tramite le procedure (sezione TFA), liquida un’unica prestazione calcolata sull’anzianità complessiva.

Approfondimento:

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