Di recente l’INPS ha aggiornato le proprie indicazioni in materia di accredito della contribuzione figurativa per i lavoratori part-time che svolgono attività sindacale o politica in aspettativa, introducendo novità rilevanti con il messaggio 21 maggio 2025, n. 1606. La circolare interviene a colmare vuoti applicativi e a superare interpretazioni restrittive che, fino a non molto tempo fa, avrebbero potuto penalizzare i sindacalisti part-time sul fronte previdenziale.
Un’evoluzione normativa tracciata dal 2008 ad oggi
Il punto di partenza è il messaggio INPS n. 55 del 2 gennaio 2008, emesso in epoca INPDAP, che stabiliva regole piuttosto rigide: i dipendenti di partiti politici e organizzazioni sindacali in aspettativa ai sensi dell’art. 31 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970) non avevano diritto all’accredito figurativo se svolgevano «qualsiasi attività lavorativa» – ivi comprese le collaborazioni coordinate continuative – per conto di altri datori di lavoro.
Tuttavia, l’evoluzione giurisprudenziale – in particolare le sentenze della Corte di Cassazione nn. 23615/2013 e 19695/2016 – ha riconosciuto la compatibilità fra l’assunzione di cariche elettive in un’associazione sindacale e lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato con la medesima per specifiche mansioni.
Le indicazioni del messaggio n. 1606/2025
Principali novità applicative
Con il nuovo messaggio 21 maggio 2025, n. 1606, l’INPS chiarisce che:
- Tutte le gestioni pensionistiche possono beneficiare dell’accredito figurativo, a prescindere dalla gestione di iscrizione.
- Le disposizioni si applicano alle istanze non ancora definite alla data del 21 maggio 2025, evitando disparità di trattamento per i procedimenti in corso.
- Il campo di applicazione è ristretto ai contratti part-time, in cui il lavoratore in aspettativa sindacale o politica instaura un secondo rapporto subordinato part-time, anche con partiti o sindacati.
Si conferma quindi la possibilità di cumulare, in misura pro-quota e nel rispetto della durata massima dell’orario di lavoro, l’accredito figurativo del periodo di aspettativa e l’accredito contributivo per l’attività part-time svolta contemporaneamente presso un altro datore di lavoro, purché non vi sia sovrapposizione di copertura assicurativa.
Restano ferme le regole originarie per i tempi pieni
Le prescrizioni del messaggio 55/2008 permangono esclusivamente per quei lavoratori con contratto a tempo pieno alle dipendenze di partiti politici o organizzazioni sindacali in aspettativa ai sensi dell’art. 31, qualora svolgano al contempo prestazioni con iscrizione a qualsiasi gestione previdenziale (ivi inclusa la Gestione Separata).
Un passo avanti per la partecipazione democratica
L’evoluzione normativa sancita dal messaggio n. 1606/2025 rappresenta un’importante tutela per i lavoratori part-time impegnati nelle attività sindacali o politiche: evitando ingiuste penalizzazioni, favorisce un più ampio accesso alle funzioni rappresentative, fondamentali per la democrazia interna alle organizzazioni sindacali e politiche.
Per approfondire, è possibile consultare il testo integrale del messaggio INPS n. 1606 del 21 maggio 2025 sul sito ufficiale dell’Istituto: Messaggio numero 1606 del 21-05-2025.
Domanda aperta: Potranno queste stesse disposizioni trovare applicazione anche ai rappresentanti delle APCSM in distacco, oppure sarà necessario un intervento legislativo ad hoc per disciplinare in modo chiaro il loro regime contributivo nei diversi tipi di distacco?
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