Il nuovo Decreto-legge “Sicurezza” introduce una deroga all’iscrizione nel registro degli indagati quando siano evidenti cause di giustificazione, con un modello “parallelo” di annotazione e alcune garanzie difensive. Il SIULP valuta però effetti limitati: resta il nodo dell’anticipo spese legali e l’effettività dei termini per l’archiviazione.
Proponiamo un estratto del seguente articolo la cui completezza può essere letta seguendo il link indicato a fine pagina.
Tanto rumore per nulla? Forse qualche topolino dalla montagna uscirà
Con il Decreto Legge approvato lo scorso fine settimana dal Consiglio dei Ministri è stata introdotta una deroga all’iscrizione nel registro degli indagati per ovviare a quello che in gergo corrente viene qualificato come atto dovuto.
Il pur apprezzabile intendimento sotteso all’emanazione di questa modifica, l’applicazione della quale non sarà limitata ai soli operatori delle forze di polizia come in un primo tempo era stato ventilato, venendo così rimossi i dubbi intorno alla potenziale lesione di presidi costituzionali, ad un primo, sommario esame non pare poter dispiegare effetti particolarmente significativi. Vediamo il perché.
L’evidenza di cause di giustificazione e l’annotazione modello separato.
L’art. 12 del D.L. integra l’art. 335 cpp con il nuovo comma 1-bis.1., a tenore del quale, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il P.M. procede all’annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo.
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