Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento del Governo che prevede, per l’anno d’imposta 2025, agevolazioni IRPEF per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa. La misura definisce destinatari, importo e modalità di riconoscimento del beneficio.
Detrazioni IRPEF e addizionali sul trattamento accessorio personale Forze armate e Forze di polizia
La misura consiste in una detrazione d’imposta che abbatte l’IRPEF e le addizionali dovute sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte nel 2025. Non è un’indennità in busta paga: riduce direttamente l’imposta lorda dovuta sulle somme qualificate come trattamento economico accessorio secondo contratti e norme del comparto.
Destinatari e requisiti
Il decreto si applica al personale militare delle Forze armate, comprese le Capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, in costanza di servizio nel 2025.
Per rientrare nella misura è necessario che il reddito complessivo di lavoro dipendente 2024 sia nel limite di 30.208 € per il 2025.
Personale interessato: 89.013 unità — massimale individuale 458,50 euro
Sulla base delle Certificazioni Uniche (CU) rilasciate dai sostituti di imposta, le unità in servizio con reddito 2024 ≤ 30.208 € sono 89.013. Il numero di unità interessate è stato utilizzato per definire il massimale individuale nel rispetto del limite di spesa 2025 pari a 40,85 milioni di euro. Il tetto deriva dal rapporto tra tale limite di spesa e il numero delle unità interessate.
La detrazione, quindi, è riconosciuta fino a 458,50 € per ciascun avente diritto nel 2025, entro capienza dell’imposta lorda dovuta sul trattamento accessorio. Il tetto deriva dal rapporto tra limite di spesa 2025 e platea potenziale.
Applicazione in conguaglio da parte del sostituto d’imposta
La detrazione viene applicata dal sostituto d’imposta in un’unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale 2025, con riferimento all’imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio (incluse le indennità fisse e continuative) corrisposto nell’anno.
Se la detrazione non trova capienza sull’IRPEF lorda determinata ai sensi dell’art. 11 TUIR, la parte eccedente può essere fruita sull’imposta dovuta per le medesime retribuzioni 2025 assoggettate a tassazione separata (art. 17 TUIR). In assenza di tali emolumenti nel 2025, l’eccedenza non è riportabile all’anno successivo.
Cumulabilità con trattamento integrativo DL 3/2020
La riduzione è cumulabile con il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 1 del decreto‑legge 5 febbraio 2020, n. 3 (convertito dalla legge 2 aprile 2020, n. 21), come richiamato nelle premesse del DPCM. Non è richiesta alcuna domanda: il riconoscimento avviene d’ufficio da parte del datore di lavoro/sostituto d’imposta.
Esempi di calcolo della detrazione 2025
- Esempio A – IRPEF lorda su accessorio: 700 € → detrazione 458,50 € → netto +458,50 € (in conguaglio).
- Esempio B – IRPEF lorda su accessorio: 300 € → detrazione 300 € + 158,50 € a scomputo in tassazione separata (se presenti).
- Assenza di tassazione separata: l’eccedenza non è utilizzabile e non si trasferisce al 2026.
Gli esempi di calcolo sono puramente illustrativi e servono a chiarire le modalità di applicazione. Essendo una detrazione d’imposta, la misura non incide sui contributi: riduce l’imposta trattenuta fino al massimale, lasciando invariata la base contributiva.
Durata della misura: solo per l’anno d’imposta 2025
Il DPCM 24 luglio 2025 vale esclusivamente per il 2025. L’art. 45, comma 2, d.lgs. 95/2017 prevede che misura e modalità applicative vengano ridefinite annualmente con nuovo DPCM, in relazione al numero delle unità interessate e ai limiti di spesa. Per il 2026 e anni successivi non c’è automatismo: occorrerà un nuovo provvedimento.
Fonte: Gazzetta Ufficiale – DPCM 24 luglio 2025
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