Assegno Unico Universale: l’INPS attiva il subentro del genitore superstite
L’INPS ha annunciato un importante aggiornamento relativo all’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico. Con il messaggio n. 1796 del 6 giugno 2025, è stato reso operativo il subentro del genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria, nei casi in cui questa sia decaduta a seguito del decesso dell’altro genitore richiedente.
Continuità della prestazione anche in caso di decesso del genitore richiedente
Già con la circolare n. 76 del 10 agosto 2023, l’Istituto aveva previsto la possibilità di subentro da parte del genitore superstite se già indicato nella domanda come “Altro genitore”. Il nuovo aggiornamento estende questa funzione anche ai casi in cui il superstite non fosse stato indicato nella domanda originaria.
Come funziona il subentro
Durante la compilazione della nuova domanda da parte del genitore superstite, il sistema rileva se il codice fiscale del figlio compare in una domanda decaduta per decesso dell’unico genitore richiedente. In tal caso, è possibile selezionare l’opzione di subentro.
Il genitore subentrante viene identificato come “genitore unico”, con la motivazione “Altro genitore deceduto/a”. Se sussistono i requisiti, è garantita la continuità dell’erogazione, con accredito automatico delle mensilità arretrate.
Il subentro deve avvenire entro un anno dalla data del decesso del genitore originario.
Maggiorazioni per genitori lavoratori o pensionati
Il genitore superstite può accedere alla maggiorazione prevista per i titolari di redditi da lavoro (o pensione) per un periodo massimo di cinque anni dalla data del decesso, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 8 del D.lgs. n. 230/2021.
Per ottenere la maggiorazione, è necessario dichiarare in domanda che il genitore deceduto era, al momento della morte, lavoratore o pensionato.
Fonti ufficiali
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