La Legge di Bilancio 2026 introduce disposizioni sull’ISEE, prevedendo modifiche normative e un successivo passaggio attuativo, che incidono sulle componenti considerate nel calcolo dell’indicatore utile per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate.
Legge di Bilancio 2026: ISEE, valute all’estero, criptovalute e invii di denaro – Cosa prevede la legge
La misura inserita in legge di bilancio, articolo 1 commi 32 – 34, interviene sul D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 5, comma 1, inserendo un’integrazione alla definizione di patrimonio mobiliare rilevante ai fini ISEE. In particolare, viene precisato che la componente patrimoniale è da intendersi comprensiva anche di:
- giacenze in valuta all’estero;
- giacenze in criptovalute;
- disponibilità consistenti in rimesse in denaro.
Decreto attuativo e aggiornamento del regolamento ISEE
L’attuazione delle nuove componenti è demandata a un decreto attuativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Il decreto dovrà adottare le misure necessarie, assicurando l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedere le modifiche necessarie al regolamento ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159), sentita la Conferenza Unificata.
La disposizione richiama, tra le modifiche al regolamento, l’inserimento nell’art. 5 (patrimonio mobiliare) delle giacenze in valuta/criptovalute o delle rimesse in denaro all’estero, includendo i casi effettuati anche tramite money transfer o mediante invio all’estero di denaro contante non accompagnato.
Tempistiche di applicazione e continuità delle prestazioni
Gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate dovranno adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo, gli atti necessari per l’erogazione delle nuove prestazioni in conformità alle disposizioni dei commi 32 e 33, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La legge stabilisce inoltre che, fino a tale data, restano salve le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.
Approfondimento:
Legge di bilancio 2026 – art. 1, commi 32–34 (Normattiva)
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