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Pensioni 2027-2028, nuovi requisiti per Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico

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La nuova circolare della Direzione centrale per i servizi di ragioneria riepiloga gli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita per il biennio 2027-2028. Il documento richiama la circolare INPS, il decreto interministeriale del 19 dicembre 2025 e le disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2026.

Pensioni 2027-2028, la circolare chiarisce i nuovi requisiti per il Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico

La Direzione centrale per i servizi di ragioneria ha diffuso una circolare dedicata all’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028. Il documento, segnalato dal comunicato informativo del COISP sull’adeguamento dei requisiti pensionistici 2027-2028, ha un taglio operativo: riepiloga quali requisiti cambiano, quali decorrenze restano ferme e quali fattispecie sono escluse dall’aumento.

Il quadro di riferimento è composto dal decreto interministeriale del 19 dicembre 2025, dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, e dalla circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026. Il decreto ha stabilito l’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento dal 2027; la legge di Bilancio 2026 ne ha modulato l’applicazione, prevedendo un incremento di un mese nel 2027 e di tre mesi nel 2028.

Il regime generale e la modulazione degli aumenti

Per il regime generale, la circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026 sull’adeguamento dei requisiti pensionistici 2027-2028 indica che la pensione di vecchiaia passa a 67 anni e 1 mese nel 2027 e a 67 anni e 3 mesi nel 2028. Per la pensione anticipata, invece, il requisito contributivo ordinario viene adeguato a 42 anni e 11 mesi per gli uomini e a 41 anni e 11 mesi per le donne nel 2027, per poi salire nel 2028 rispettivamente a 43 anni e 1 mese e 42 anni e 1 mese.

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La stessa circolare richiama anche le deroghe previste per alcune categorie. L’adeguamento alla speranza di vita non si applica, per il biennio 2027-2028, a specifiche fattispecie legate ad attività gravose, particolarmente faticose e pesanti, lavoratori precoci e APE sociale, nei limiti e alle condizioni fissate dalla normativa di settore.

Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico: cosa cambia

La parte più delicata riguarda il personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico. La legge di Bilancio 2026 ha previsto, oltre all’adeguamento generale, un incremento aggiuntivo dei requisiti pensionistici inferiori a quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria: un mese nel 2028, un altro mese nel 2029 e un ulteriore mese dal 2030.

Tuttavia, la circolare precisa che la disciplina di dettaglio resta legata all’emanazione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, chiamato a individuare le specifiche professionalità per le quali l’incremento aggiuntivo non troverà applicazione o sarà applicato solo parzialmente. Per questa ragione, il documento fornisce indicazioni operative sul biennio 2027-2028, ma lascia aperte le indicazioni per gli anni successivi.

Pensione di vecchiaia: attenzione ai limiti ordinamentali

Un punto da leggere con attenzione riguarda la pensione di vecchiaia del personale del comparto, compresi militari e Forze di polizia. Non si tratta di un semplice rinvio generalizzato dell’età ordinamentale, ma dell’applicazione degli adeguamenti quando, al raggiungimento del limite di età previsto dal proprio ordinamento, non risultano già maturati i requisiti per la pensione di anzianità.

Con riferimento alla Polizia di Stato, la circolare richiama i limiti ordinamentali già previsti: 65 anni per dirigente generale, 63 anni per dirigente superiore e 60 anni per le altre qualifiche. Per il personale militare, il principio va letto in rapporto ai rispettivi limiti ordinamentali previsti dal Codice dell’ordinamento militare. Se alla data del limite ordinamentale il personale non ha ancora maturato il diritto alla pensione di anzianità, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia viene incrementato: nel 2027 di un mese e nel 2028 di tre mesi.

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In termini pratici, il limite dei 60 anni non va quindi letto in modo isolato quando rappresenta il limite ordinamentale applicabile. Nei casi in cui non siano già perfezionati i requisiti per la pensione di anzianità, l’accesso alla pensione di vecchiaia può richiedere 60 anni e 1 mese nel 2027 e 60 anni e 3 mesi nel 2028, ferma restando la disciplina delle decorrenze. Lo stesso criterio si riflette, con le rispettive età ordinamentali, anche sulle qualifiche o sui gradi per i quali siano previsti limiti diversi.

Pensione di anzianità e finestre mobili

Per la pensione di anzianità del personale del comparto, la circolare riepiloga i requisiti aggiornati. Per l’accesso indipendente dall’età anagrafica, il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva utile, già accompagnato dal differimento di 12 mesi, viene incrementato di un mese nel 2027 e di tre mesi nel 2028, con finestra mobile di 15 mesi. Sul punto resta utile distinguere il requisito di accesso dalla decorrenza effettiva del trattamento, come già approfondito nel nostro precedente articolo sulla finestra mobile per le pensioni dei militari.

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Resta centrale anche il requisito alternativo legato alla somma tra età anagrafica e anzianità contributiva, oltre al requisito minimo di 35 anni di servizio utile. Anche in questo caso la finestra mobile continua a incidere sulla decorrenza effettiva del trattamento pensionistico. Il prolungamento del servizio fino alla maturazione del primo requisito utile opera solo nei casi in cui, al raggiungimento del limite ordinamentale, il personale non abbia ancora perfezionato il diritto alla pensione.


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