L’INPS aggiorna le indicazioni sui benefici fiscali per le pensioni spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai familiari superstiti. Dal 2026, secondo la circolare n. 51/2026, l’esenzione riguarda i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie, anche se non collegati direttamente all’evento che ha determinato il riconoscimento dello status.
Pensioni vittime del dovere: INPS aggiorna le regole sull’esenzione IRPEF
Con la circolare INPS n. 51 del 30 aprile 2026, l’Istituto ha fornito nuove indicazioni sui benefici fiscali previsti per i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti.
Il chiarimento riguarda l’applicazione dell’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha esteso a tali categorie i benefici fiscali già riconosciuti alle vittime del terrorismo, delle stragi di tale matrice e della criminalità organizzata.
Il punto centrale è il superamento delle precedenti indicazioni contenute nei messaggi INPS n. 1412 del 2017 e n. 3274 del 2017. In passato, l’Istituto aveva riferito l’esenzione ai soli trattamenti pensionistici collegati all’evento che aveva dato luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere o di soggetto equiparato.
Alla luce dell’orientamento della Corte di Cassazione e della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68 del 4 dicembre 2025, l’INPS chiarisce ora che l’esenzione dall’IRPEF e dalle addizionali regionali e comunali si applica a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui i beneficiari siano titolari, anche se non correlati all’evento che ha determinato il riconoscimento dello status.
Decorrenza dal 2026 e rimborsi fiscali
A decorrere dall’anno d’imposta 2026, l’esenzione riguarda sia i trattamenti pensionistici di prima liquidazione sia quelli già liquidati dall’INPS, compresi i casi di cumulo, totalizzazione e computo in Gestione separata dei periodi assicurativi.
Per l’anno in corso, l’Istituto applicherà l’esenzione fiscale, in qualità di sostituto d’imposta, dal primo rateo di pensione utile in pagamento. Resta fermo il successivo rimborso delle ritenute fiscali già applicate sui ratei di pensione a partire dal mese di gennaio 2026.
Per gli anni d’imposta precedenti al 2026, invece, i soggetti interessati dovranno presentare istanza di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità ordinarie.
Le istruzioni operative per la presentazione delle domande saranno definite con un successivo messaggio dell’Istituto, come indicato anche nella nota pubblicata da INPS.
Il presente post non rappresenta una notizia ufficiale. I link presenti nell’articolo costituiscono la fonte delle informazioni che hanno ispirato il contenuto di questa pagina. Nonostante l’attenzione nella redazione dei contenuti presenti nella pagina, potrebbero essere presenti errori. Il testo ha finalità puramente informativa e non sostituisce documenti ufficiali o consulenze professionali. Per correzioni, suggerimenti o per richiedere la rimozione di elementi presenti in questa pagina, potete contattarci, clicca qui. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o aggiornamenti normativi successivi alla data di pubblicazione.
