Il SAPPE, sindacato della Polizia Penitenziaria, ha diffuso una nota trasmessa dal Ministero della Giustizia (DAP) sull’applicazione della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA). Come indicato nella nota trasmessa, il documento nasce per chiarire il quadro normativo dell’emolumento e, soprattutto, per evitare aspettative non corrette o allarmismi che possano alimentare contenziosi.
RIA – La nota del Ministero della Giustizia, “chiarezza” per evitare contenziosi
La Direzione Generale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con nota del 17 febbraio 2026 (GDAP), segnala che continuano a pervenire diffide o istanze finalizzate al riconoscimento di una “maggiorazione” della RIA per il personale del Corpo.
Il messaggio centrale è lineare: prima di avviare iniziative individuali, occorre richiamare la disciplina che regola la RIA nel comparto di riferimento, perché l’istituto – per la Polizia di Stato e, dunque, anche per la Polizia Penitenziaria – ha regole diverse da quelle applicate al Comparto Ministeri.
Che cos’è la RIA – Un elemento stipendiale “storico” legato a classi e scatti
La Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) è una componente della retribuzione connessa al vecchio sistema di progressione economica per classi e scatti. Per il personale della Polizia di Stato – e, per estensione richiamata nella nota, anche per il Corpo di Polizia Penitenziaria – la RIA viene introdotta dall’art. 3 del D.P.R. n. 150/1987 ed è oggi corrisposta “in maniera residuale” ai soli aventi diritto.
Secondo quanto riportato nella nota, l’entità della RIA corrisponde al valore di classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l’aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatti maturati alla stessa data.
Gli incrementi e il “congelamento” dell’emolumento
Il documento ricostruisce che, per il medesimo personale, la RIA è stata incrementata dal D.P.R. n. 147/1990. La nota evidenzia inoltre che, diversamente dall’adeguamento avvenuto nel Comparto Ministeri con il D.P.R. n. 44/1990, per le Forze di polizia interessate non veniva stabilita alcuna “peculiarità” (cioè meccanismi differenziati o aggiuntivi).
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 193/2003, viene sottolineato, non è stato più previsto alcun incremento: di fatto l’importo della RIA è rimasto “congelato” (richiamo all’art. 4, comma 2, del decreto).
Approfondimento
Leggi la comunicazione diffusa dal SAPPE sulla RIA per il personale di Polizia Penitenziaria: https://www.sappe.it/2026/02/17/retribuzione-individuale-di-anzianita-r-i-a-personale-polizia-penitenziaria/
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