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Sentenze Consiglio di Stato: come cambia l’adeguamento retributivo?

Le sentenze CdS 6003 e 6004 (9 luglio 2025) rimettono al centro il metodo di calcolo degli adeguamenti retributivi per categorie non contrattualizzate. Al centro: media aritmetica, voci considerate e possibili ricadute su dirigenti di Difesa e Sicurezza.
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Le sentenze del Consiglio di Stato n. 6003 e n. 6004 (9 luglio 2025) riportano l’attenzione sui criteri di calcolo degli adeguamenti retributivi per alcune categorie non contrattualizzate. Sullo sfondo, il confronto riguarda metodologia, trasparenza delle basi considerate e possibili effetti di sistema tra dirigenza e personale contrattualizzato.

Due sentenze che impongono un cambio di metodo per gli adeguamenti stipendiali

Il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 6003 e la “gemella” n. 6004, rese su ricorsi promossi da magistrati, ritiene fondate le contestazioni sul metodo usato per determinare l’adeguamento triennale riferito al triennio 2018–2020. In particolare, viene contestata l’esclusione di alcune voci dal “trattamento economico complessivo”: la decisione ritiene errata l’uscita dal calcolo di arretrati e di indennità legate a missioni o a servizi all’estero, richiamando il dato normativo sul trattamento economico complessivo, comprensivo di accessorio e variabile.

Le sentenze intervengono anche sul tema dei dati e della costruzione dell’indicatore statistico: la media ponderata utilizzata alla base, in funzione della consistenza numerica dei comparti, viene ritenuta non corretta e viene indicata la necessità di utilizzare una media aritmetica, senza pesare per numero di dipendenti. Per questi motivi, accogliendo l’appello, il Consiglio di Stato annulla gli atti con cui sono stati adeguati i compensi del personale dirigente non contrattualizzato per il periodo 2018–2020, chiedendo di rifare i conteggi con nuovi atti conformi ai criteri indicati in motivazione.

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Il contraddittorio diventa il metodo, oltre ai dati

Nel ragionamento che porta all’accoglimento dei ricorsi emergono due punti destinati a pesare nel confronto: da un lato la metodologia di calcolo, dall’altro quali voci retributive entrano davvero nel calcolo. Sono elementi che, in prospettiva, possono alimentare un contraddittorio anche fuori dal caso originario, perché incidono su come si costruisce l’adeguamento e su quali componenti si assumono come base.

In questo quadro si inserisce ANFP, Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, che sulla base delle sentenze ha inviato al Governo una nota chiedendo la riconsiderazione del metodo di calcolo. L’associazione sostiene che l’impostazione evidenziata dal Consiglio di Stato debba essere assunta come riferimento anche per i dirigenti dei comparti Sicurezza e Difesa.

Il passaggio è rilevante perché sposta l’attenzione dal caso magistratura – con le sue regole – a un tema più ampio: i meccanismi di adeguamento per categorie non contrattualizzate e le metodologie utilizzate negli atti adottati tramite DPCM.

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Il metodo può valere anche per i contrattualizzati dei comparti Difesa e Sicurezza?

La domanda di fondo, però, riguarda l’equilibrio complessivo del sistema. Sul piano del metodo, l’indicazione di una media aritmetica per determinare le consistenze potrebbe diventare un riferimento anche nel dibattito sul personale non dirigente contrattualizzato. Sul piano del contenuto, il richiamo alle componenti accessorie e variabili rafforza un punto spesso trascurato: il trattamento economico reale non coincide solo con la voce “stipendio base”.

Per trasposizione, se per gli adeguamenti dei dirigenti non contrattualizzati devono essere considerate tutte le componenti retributive rilevanti, si apre un tema di equità anche per il personale non dirigente contrattualizzato. È un terreno su cui, finora, gli ultimi rinnovi contrattuali non hanno inciso in modo pieno: gli incrementi si sono concentrati soprattutto sul tabellare, attraverso variazioni del punto parametrale e dell’assegno pensionabile, mentre molte componenti accessorie e variabili incluse nella retribuzione non ricevono un adeguamento da anni, anche per la limitata disponibilità di risorse.

Adeguamenti retributivi, ISTAT e sperequazioni: cosa cambia

Le sentenze 6003 e 6004 non sono, da sole, un “grimaldello” per estendere automaticamente gli effetti ai contrattualizzati. Ma rimettono al centro un nodo politico e tecnico: come si misura l’adeguamento, quali voci si considerano e come si evita che, correggendo un segmento del pubblico impiego, si allarghi la distanza con gli altri. È su questa coerenza – metodo, basi di calcolo e risorse – che il confronto rischia di giocarsi una parte decisiva.

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