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Narrazione variazione struttura stipendiale dei militari, contrattualizzati e dirigenti dei comparti difesa e sicurezza Narrazione variazione struttura stipendiale dei militari, contrattualizzati e dirigenti dei comparti difesa e sicurezza

Stipendi militari: perché ufficiali e non dirigenti seguono regole diverse?

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La storia degli stipendi militari non passa da una sola norma. La separazione tra personale parametrizzato e ufficiali superiori nasce da più interventi: prima l’omogeneizzazione stipendiale, poi la parametrizzazione del personale non dirigente, infine il riordino del 2017.

Stipendi militari: quando nasce la distanza tra personale parametrizzato e non contrattualizzato?

I rinnovi contrattuali del comparto Sicurezza e Difesa passano periodicamente dal tavolo negoziale convocato presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. È in quella sede che vengono discussi gli adeguamenti economici e normativi del personale contrattualizzato non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate.

La negoziazione si svolge sotto il coordinamento della Funzione pubblica e segue le procedure previste dalla legge. Al confronto partecipano le Amministrazioni, le organizzazioni sindacali e, per il personale militare, le APCSM, presenti a partire dal rinnovo del triennio 2022/2024.

Le APCSM hanno sostituito la precedente rappresentanza militare, conosciuta come COCER, dopo la sentenza n. 120 del 2018 della Corte costituzionale e il successivo intervento del legislatore. Legittimazione, prerogative, limiti e vincoli sono oggi disciplinati nel Codice dell’ordinamento militare, di cui al d.lgs. 66/2010.

Le procedure negoziali incidono anche sulla tutela economica del personale. L’obiettivo è definire aumenti coerenti con il costo della vita e con la specificità delle funzioni svolte.

Questo, però, non ha modificato la struttura storica dei trattamenti stipendiali militari. Anche dopo l’ingresso delle APCSM nella contrattazione, restano percorsi distinti tra personale contrattualizzato e personale non contrattualizzato.

Questa distinzione è importante perché molte discussioni sugli stipendi militari si concentrano proprio sulle differenze tra gli aumenti riconosciuti al personale contrattualizzato e quelli attribuiti agli ufficiali superiori. Il confronto, però, va letto sul piano delle regole stipendiali e non come contrapposizione tra categorie di personale.

Prima della parametrizzazione, il riferimento era il sistema dei livelli retributivi della legge 11 luglio 1980, n. 312. Per il personale non dirigente, quel modello viene superato dalla legge 29 marzo 2001, n. 86 e dal decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193.

Gli ufficiali superiori, invece, hanno seguito un percorso diverso: dall’omogeneizzazione stipendiale all’assegno di valorizzazione dirigenziale, fino al trattamento economico autonomo introdotto dal riordino del 2017.

Il quesito: quando si è separato il percorso economico delle due categorie?

Quando si apre la discussione sugli stipendi dei militari torna spesso una domanda: quando si è creato il divario economico tra il personale contrattualizzato e gli ufficiali superiori?

La risposta non si riduce a un solo provvedimento. Il trattamento economico del personale militare si è sviluppato lungo percorsi diversi. Da una parte vi è il personale non dirigente, poi inquadrato nel sistema dei parametri stipendiali. Dall’altra vi sono gli ufficiali superiori, interessati prima dall’omogeneizzazione stipendiale e poi, dal 2018, da un trattamento economico autonomo disciplinato direttamente nel Codice dell’ordinamento militare.

Questa ricostruzione non serve a stabilire, da sola, quanto fosse ampio il divario in ciascun anno. Per quello occorrono tabelle stipendiali storiche e confronti numerici omogenei. Serve però a individuare il momento giuridico in cui i due sistemi hanno iniziato a seguire logiche differenti.

L’omogeneizzazione stipendiale: la prima radice della differenza

Il primo passaggio da considerare è l’omogeneizzazione stipendiale degli ufficiali. La sua origine va ricercata negli interventi normativi degli anni Ottanta e Novanta, a partire dal decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

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Un ulteriore riferimento centrale è la legge 8 agosto 1990, n. 231, che all’articolo 5 disciplina espressamente l’omogeneizzazione stipendiale. Il meccanismo era collegato all’anzianità maturata dalla nomina a tenente, e gradi corrispondenti, e prevedeva due soglie principali: 15 anni e 25 anni. Al raggiungimento di questi termini, in presenza delle condizioni previste, il trattamento economico poteva avvicinarsi a quello di gradi superiori.

Il punto da evidenziare è che l’omogeneizzazione non trasformava il grado rivestito. Incideva sul trattamento economico, non sulla posizione ordinamentale. Tuttavia, proprio questo meccanismo ha introdotto una prima differenziazione rispetto al personale che restava legato ai livelli retributivi e, successivamente, ai parametri stipendiali.

La parametrizzazione del personale non dirigente

Il secondo passaggio è la parametrizzazione del personale non dirigente. Prima di questa riforma, il riferimento era il sistema dei livelli retributivi previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, in particolare dagli articoli da 136 a 151 per il personale militare. Quelle disposizioni sono state poi abrogate dal Codice dell’ordinamento militare; oggi il riferimento essenziale è l’articolo 1800 del COM, che rinvia al sistema dei parametri stipendiali introdotto dal decreto legislativo n. 193/2003.

La sua attinenza all’argomento non è generica. L’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86 delega il Governo a modificare la normativa sui livelli retributivi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ad esclusione di quello dirigente, prevedendo il superamento del vigente inquadramento nei livelli stipendiali stabilito proprio dalla legge n. 312/1980.

La delega viene attuata con il decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che introduce il sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate. Dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale viene determinato sulla base del parametro attribuito al grado o alla qualifica e del valore economico del punto parametrale.

Questo è un passaggio fondamentale: la parametrizzazione non rappresenta un aumento salariale, ma un cambio di struttura stipendiale. Il personale non dirigente passa dal vecchio impianto dei livelli retributivi a un sistema nel quale lo stipendio tabellare è collegato al parametro. Gli ufficiali superiori, invece, restano su un percorso diverso, già segnato dall’omogeneizzazione e poi sviluppato attraverso norme specifiche sul trattamento economico. In questo modo si consolida la separazione tra il sistema parametrale del personale non dirigente e il trattamento economico degli ufficiali superiori.

L’assegno di valorizzazione dirigenziale del 2003

Un altro punto di svolta è il decreto 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2004. Il provvedimento determina l’assegno di valorizzazione dirigenziale per funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, in attuazione dell’articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La circolare Persomil sull’assegno di valorizzazione dirigenziale chiarisce l’applicazione della misura e richiama anche il tema dell’indennità perequativa. Qui occorre distinguere bene i piani: l’assegno di valorizzazione dirigenziale riguarda maggiori e tenenti colonnelli; l’indennità perequativa, invece, segue regole diverse e viene ricondotta ai gradi e alle qualifiche espressamente individuati.

Per questo motivo, nel ricostruire la distanza economica tra categorie, non basta confrontare lo stipendio tabellare. Bisogna considerare anche assegni, indennità e meccanismi di adeguamento.

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Il Codice dell’ordinamento militare e il vecchio articolo 1802

Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’ordinamento militare, raccoglie e coordina la disciplina del personale militare. Nel testo originario era presente l’articolo 1802, dedicato all’omogeneizzazione stipendiale, poi abrogato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94.

La norma confermava l’esistenza di un istituto specifico per gli ufficiali, collegato ad anzianità di servizio e a trattamenti economici riferiti a gradi superiori. Anche in questo caso, la lettura corretta è giuridico-economica: l’omogeneizzazione incideva sul trattamento, ma non cancellava la distinzione tra grado rivestito, funzione esercitata e regime economico applicato.

Questo passaggio è utile per spiegare perché, per lungo tempo, il confronto tra personale apicale del ruolo sottufficiali e tenente colonnello non può essere letto solo attraverso la gerarchia dei gradi. I due percorsi economici erano già differenziati sul piano normativo.

Il riordino del 2017 e il cambio dal 2018

Il passaggio più netto arriva con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 giugno 2017. L’articolo 10 interviene sul trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare.

Dal 1° gennaio 2018 viene abrogato il vecchio articolo 1802 del Codice dell’ordinamento militare. Al suo posto viene costruito un nuovo impianto per ufficiali superiori e generali, con norme dedicate a stipendio, progressione economica, assegno pensionabile, indennità dirigenziale e fondo per esigenze operative o obiettivi qualificati.

Da questo momento la distanza con il personale parametrizzato non dipende più solo dall’omogeneizzazione storica. Gli ufficiali superiori vengono inseriti in un sistema economico autonomo, distinto da quello del personale contrattualizzato.

Gli aumenti stipendiali degli ufficiali superiori seguono la stessa logica del personale non dirigente?

La risposta, sul piano normativo, è no. Il personale contrattualizzato segue la dinamica della contrattazione e del valore del punto parametrale. Gli ufficiali superiori, invece, restano interessati da meccanismi propri del personale non contrattualizzato.

Il riferimento generale è l’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che disciplina la revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato. Dal 2018, questo sistema viene esteso anche ai gradi di maggiore e tenente colonnello e ai gradi corrispondenti.

Questo non consente di affermare, senza tabelle numeriche, che gli aumenti siano sempre stati percentualmente più elevati. Consente però di dire una cosa precisa: gli aumenti degli ufficiali superiori non seguono la stessa architettura del personale parametrizzato, perché dipendono da regole diverse, da progressioni economiche specifiche e da istituti non presenti nel trattamento ordinario del personale contrattualizzato.

Cosa si può affermare e cosa va ancora verificato?

Sul piano normativo, il quadro è sufficientemente chiaro. La parametrizzazione del personale non dirigente nasce dalla legge n. 86/2001 e dal decreto legislativo n. 193/2003. L’omogeneizzazione stipendiale degli ufficiali ha radici precedenti, con riferimenti centrali nel decreto-legge n. 379/1987 e nella legge n. 231/1990. Il riordino del 2017, operativo dal 2018, supera il vecchio modello dell’omogeneizzazione e costruisce un trattamento economico specifico per ufficiali superiori e generali.

La ricostruzione numerica delle differenze economiche potrebbe chiarire ulteriormente gli aspetti normativi descritti, ma resta più complessa. Per stabilire con precisione quanto fosse vicino, in passato, il trattamento del grado apicale del ruolo sottufficiali rispetto a quello del tenente colonnello servirebbero tabelle storiche omogenee, non sempre facili da reperire a partire dagli anni Ottanta. Per questo, l’articolo si limita al dato normativo: individuare il momento in cui i due percorsi stipendiali hanno iniziato a seguire regole diverse.

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La distinzione è quindi essenziale per spiegare perché i due sistemi si sono separati. Il confronto sugli importi, invece, richiede una ricostruzione numerica dedicata.

In sintesi, la distanza economica tra personale parametrizzato e ufficiali superiori non nasce da una sola legge e non può essere spiegata con una sola tabella. È un percorso che prende forma dalla metà degli anni Ottanta e trova una sistemazione più netta nel 2018. È il risultato di una stratificazione normativa: prima l’omogeneizzazione, poi la parametrizzazione, poi l’assegno di valorizzazione dirigenziale e infine il riordino del 2017.

La vera svolta, dal punto di vista ordinamentale, è il 2018. Da quel momento gli ufficiali superiori non sono più letti soltanto attraverso il vecchio istituto dell’omogeneizzazione, ma attraverso un trattamento economico autonomo. È qui che la separazione tra personale contrattualizzato e personale non contrattualizzato diventa più evidente sul piano economico-giuridico.

Approfondimento e fonti normative

Per ricostruire il quadro normativo sono utili i seguenti testi ufficiali e documenti di riferimento:


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