Dalle rappresentanze militari alle APCSM: storia, significato e prospettive
Dalle rappresentanze COBAR–COIR–COCER alla svolta della Corte costituzionale e alla legge 46/2022; ripercorriamo le tappe storiche che hanno dato vita alle APCSM (Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari), cosa possono fare oggi e dove possono arrivare.
Anni ’70: perché nascono le rappresentanze (COBAR, COIR, COCER)
Alla fine degli anni ’70, dopo un turbolento percorso di rivendicazioni da parte del personale delle forze armate, il legislatore introduce gli organi di rappresentanza militare – COBAR (base), COIR (intermedio) e COCER (centrale) – per aprire canali strutturati di dialogo interno su condizioni di impiego, benessere, servizi e istanze del personale. Questi organi non erano sindacati: operavano in ambito gerarchico, con funzioni consultive e propositive, senza ruolo negoziale esterno.
Il divieto di sindacato per i militari: l’impianto originario
Per decenni, il quadro normativo (poi confluito nel Codice dell’Ordinamento Militare – D.Lgs. 66/2010) ha previsto limitazioni espresse: niente sindacati, divieto di sciopero, neutralità politica e rispetto della prontezza operativa. La tutela degli interessi collettivi passava quindi solo dagli organi di rappresentanza interni.
Nel tempo, vari ricorsi hanno sollecitato la Corte costituzionale. Il punto di svolta arriva con sentenza n. 120/2018: la Corte dichiara illegittimo il divieto assoluto di costituire associazioni a carattere sindacale fra militari, purché disciplinate per legge e compatibili con i doveri derivanti dall’art. 52 Cost. Restano fermi il divieto di sciopero e i vincoli funzionali all’operatività.
Dal principio alla legge: cosa cambia con la 46/2022
Con la Legge del 28 aprile 2022, n. 46 il Parlamento recepisce l’indirizzo della Consulta e modifica l’art. 1475 del COM. Nascono le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM).
Punti-chiave della 46/2022 (in sintesi):
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Diritto di associazione: i militari possono costituire APCSM per singola Forza o interforze; adesione libera e individuale.
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Albi ministeriali: statuti depositati e iscrizione presso Difesa (e MEF per GdF) come condizione per operare e per la delega contributi.
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Competenze: tutela collettiva su contenuti del rapporto di impiego (trattamento economico, orari, permessi/licenze, salute e sicurezza, welfare, pari opportunità), assistenza previdenziale e reinserimento post-servizio.
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Aree escluse: niente intervento su ordinamento, addestramento, operazioni, logistica operativa, impiego del personale e rapporto gerarchico-funzionale.
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Limitazioni: divieto di sciopero, neutralità politica, no manifestazioni in uniforme/armi, no federazione con sindacati esterni, denominazioni e simboli coerenti con i vincoli di legge.
Cosa sono (e non sono) le APCSM?
Le APCSM sono associazioni di diritto privato a disciplina speciale: rispetto alla vecchia rappresentanza (COCER) sono qualcosa in più (autonomia associativa, autonomia economica, capacità di interlocuzione esterna sulle materie definite dalla legge); rispetto ai sindacati puri sono qualcosa in meno, perché operano entro limiti legali stringenti (divieto di sciopero, neutralità, aree escluse) volti a tutelare la prontezza operativa e la coesione dello strumento militare.
Rispetto a COBAR, COIR e COCER, agiscono fuori dalla catena gerarchica, ma non fuori dai controlli pubblici: statuti e modifiche sono sottoposti a vaglio e l’operatività associativa è condizionata all’iscrizione agli albi; la legge prevede poteri di vigilanza e anche la cancellazione in caso di violazioni. In sintesi: interlocutori sindacali su regole del lavoro e benessere, non su missioni, ordinamento e impiego operativo.
Dal COCER alle APCSM: continuità e discontinuità
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Continuità: centralità del benessere del personale, interlocuzione istituzionale, attenzione a servizi di mensa, alloggi, sanità, sicurezza sul lavoro.
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Discontinuità: le APCSM hanno personalità e autonomia associative, un perimetro sindacale definito dalla legge, possibilità di rappresentatività e relazioni esterne (Parlamento, Ministeri), nel rispetto dei limiti definiti dalle leggi.
Prospettive: cosa chiede oggi gran parte del “fronte APCSM”
Il confronto tra Amministrazioni e APCSM ruota, oggi, attorno a pochi obiettivi pratici:
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Regole chiare con i Comandanti, anche “alla base”: aprire canali di confronto fino al livello periferico (non solo regionale) per risolvere i problemi dove nascono, senza ruoli negoziali locali.
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Consultazione con tempi certi: documenti inviati in anticipo e pareri entro un termine (ipotesi di silenzio‑assenso, come proposto in sede emendativa) per evitare stalli.
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Servizi agli iscritti: accesso agevolato a servizi fiscali e previdenziali tramite convenzioni con CAF e Patronati riconosciuti (l’APCSM non svolge funzioni proprie di CAF/Patronato).
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Prerogative sindacali trasparenti: distacchi, permessi e aspettative definiti con criteri unici; tutela del dirigente (impieghi esteri/temporanei imbarco, rientri in sede, avanzamento, trattamento economico).
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Secondo livello di relazioni: spazi per accordi decentrati coerenti con i vincoli di bilancio, su aspetti organizzativi.
Per approfondire, leggi anche: Adeguamento COM–TUOM, ruolo dei Comandanti e APCSM.
Punti fermi: perché le APCSM non sono sindacati “puri”
Il personale militare svolge funzioni istituzionali con esigenze di prontezza, neutralità e disciplina. Le APCSM sono quindi associazioni a disciplina speciale: tutelano il lavoro e il benessere senza interferire con operazioni, addestramento, gerarchie e impiego. È il compromesso che consente la tutela collettiva preservando l’efficienza dello strumento militare.
Cronologia e stato dell’arte APCSM: rappresentatività e tavoli negoziali
La tutela e rappresentanza del personale militare nasce con gli organi interni e arriva a organizzazioni associative simili ai sindacati, ma a disciplina speciale, in quanto inserite in un regime di diritto pubblico speciale soggetto all’ordinamento militare. Oggi le APCSM esistono grazie alla partecipazione degli iscritti e a una misurazione che avviene attraverso il confronto dei numeri degli iscritti tra Funzione Pubblica e APCSM, su basi verificabili. I calendari dei tavoli sono predisposti (talvolta con tempi serrati) e le procedure sono definite dai regolamenti sulla contrattazione. Sulla base della rappresentatività nazionale, le APCSM che raggiungono i requisiti partecipano ai tavoli negoziali e parteciperanno ai successivi rinnovi quando saranno aperti, sempre che mantengano la rappresentatività a livello nazionale. Domani, accogliendo parte delle proposte del fronte APCSM, il sistema potrebbe garantire spazi operativi più ampi (interlocuzione fino alla base), tempi standard e tracciabilità degli esiti e servizi agli iscritti più strutturati, sempre nel rispetto dei limiti funzionali propri del ruolo militare.
La storia:
- 1978 – Nascita della rappresentanza militare (COBAR, COIR, COCER): tutela interna, natura consultiva.
- 2010 – D.Lgs. 66/2010 (COM): codifica organica di ordinamento, funzioni e limiti (divieto di sciopero, neutralità, ecc.).
- 2018 – Corte costituzionale n. 120: sì alle associazioni a carattere sindacale dei militari, entro vincoli di legge.
- 2022 – Legge 46/2022: modifica dell’art. 1475 COM; nascono le APCSM con albi, competenze e limiti.
- 2022–oggi – Atti attuativi, albi ministeriali, consolidamento della stagione sindacale militare.
- 2024 – Prima partecipazione delle APCSM rappresentative al tavolo negoziale per il rinnovo del contratto 2022–2024.
- 2025 – Secondo livello negoziale: accesso riservato alle sole APCSM firmatarie del contratto 2022–2024.
- 2025 – Area dirigenziale: partecipazione al tavolo per il primo contratto dei dirigenti, con la presenza delle APCSM rappresentative per tale area.
- 2025–2026 – Rinnovo contratto 2025–2027: secondo tavolo negoziale per il rinnovo del triennio 2025–2027; date di apertura del tavolo da definire da parte della Funzione Pubblica.
Approfondimenti e Fonti normative
- D.Lgs. 66/2010 (COM) – ordinamento, funzioni, limitazioni e tutele.
- Corte cost. n. 120/2018 – apertura alle associazioni a carattere sindacale tra militari.
- Legge 46/2022 – disciplina delle APCSM, albi e limiti; modifica art. 1475 COM.
- D.Lgs. 81/2008 – salute e sicurezza sul lavoro (prerogative sindacali in ambito sicurezza).
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