Una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Perugia (n. 340/2025) ha accolto il ricorso di un pensionato contro le ritenute IRPEF applicate dall’Agenzia delle Entrate sull’indennità di buonuscita erogata dall’INPS.
Che cosa ha deciso la Corte (sentenza n. 340/2025)
La decisione della Corte di Giustizia Tributaria di Perugia (deposito 26 maggio 2025) ha:
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dichiarato ammissibile il ricorso proposto contro il silenzio–rifiuto dell’Agenzia delle Entrate sulla richiesta di rimborso delle ritenute IRPEF operate sull’indennità di buonuscita corrisposta dall’INPS al momento del pensionamento;
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richiamato l’articolo 19, comma 2-bis, del TUIR e un principio affermato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 27341/2024) in tema di calcolo dell’imponibile quando, nella prestazione di fine rapporto, concorrono contributi previdenziali posti a carico del lavoratore;
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condannato l’Agenzia delle Entrate a rimborsare le trattenute, oltre interessi e rivalutazione, con compensazione delle spese di lite.
In sintesi, la controversia ha riguardato come si determina l’importo da tassare e, in particolare, se la parte della prestazione maturata grazie a contributi versati direttamente dal lavoratore debba essere esclusa (secondo il meccanismo di cui al comma 2-bis dell’art. 19 TUIR) prima di applicare la tassazione separata.
Perché questa pronuncia è rilevante
La sentenza è di primo grado e vale direttamente per le parti del giudizio, ma è significativa perché:
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si allinea a un indirizzo di legittimità che invita a non includere nella base imponibile quote riconducibili ai contributi a carico del dipendente quando la legge lo prevede;
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richiama in modo esplicito il comma 2-bis dell’art. 19 TUIR, norma centrale per la determinazione dell’imponibile delle indennità di fine servizio/rapporto;
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apre uno spazio di verifica concreta dei conteggi effettuati su liquidazioni di fine servizio, soprattutto quando l’ente erogatore o il sostituto d’imposta abbiano calcolato la tassazione senza applicare correttamente le riduzioni previste.
È importante sottolineare che non si tratta di un’abolizione dell’IRPEF sul trattamento di fine servizio in generale: il tema è la corretta determinazione della base imponibile e l’eventuale diritto al rimborso di quanto trattenuto in eccesso.
TFS e TFR: come non confonderli
Alcune letture hanno chiarito che la pronuncia riguarda il TFR; il testo della sentenza, tuttavia, fa riferimento all’indennità di buonuscita erogata dall’INPS, denominazione storicamente collegata al TFS dei dipendenti pubblici. Per il lettore è utile distinguere:
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TFR (Trattamento di Fine Rapporto): tipico del settore privato e di alcune categorie del pubblico impiego; segue regole proprie di accantonamento e tassazione.
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TFS (Trattamento di Fine Servizio): tipico del pubblico impiego “storico”, tra cui il personale di Forze Armate e di Polizia; è calcolato secondo normative specifiche ed è soggetto a tassazione separata con regole di determinazione dell’imponibile (art. 19 TUIR) che tengono conto anche dei contributi a carico del lavoratore.
La differenza è rilevante perché le regole non sono identiche. In ogni caso, la chiave della pronuncia sta nell’applicazione del meccanismo di esclusione dalla base imponibile della quota corrispondente ai contributi del dipendente, ove dovuta. Non è quindi corretto generalizzare: l’impatto effettivo dipende dal tipo di prestazione, dai conteggi eseguiti e dalla documentazione del singolo caso. Come indicato anche dall’APCSM SIM Carabinieri in un apposito approfondimento.
Cosa può cambiare per chi percepirà il TFS
Per chi andrà in congedo e riceverà il TFS dall’INPS, la sentenza non elimina l’IRPEF: richiama piuttosto l’attenzione sulla corretta determinazione dell’imponibile. In presenza di contributi a carico del lavoratore, le regole dell’art. 19, comma 2-bis, TUIR possono incidere sui conteggi. Per verificare la corretta applicazione delle imposte, è opportuno far controllare documenti e calcoli (determinazione INPS, CU, prospetti) da professionisti del settore o strutture abilitate.
Spunti di riflessione per approfondimenti
La sentenza vale per tutti?
No. È una pronuncia di primo grado e riguarda il caso deciso. Può però offrire un riferimento utile in situazioni analoghe.
Elimina l’IRPEF sul TFS?
No. La tassazione separata del TFS resta. Il punto è la corretta base imponibile e i possibili rimborsi se sono state effettuate trattenute oltre il dovuto.
Riguarda solo il TFR?
La sentenza parla di indennità di buonuscita (termine collegato al TFS). In ogni caso, il principio operativo riguarda l’esclusione della quota contributiva del lavoratore dall’imponibile quando la norma lo prevede.
Fonti e documenti
- Testo integrale della sentenza n. 340/2025 – https://bancadatigiurisprudenza.giustiziatributaria.gov.it/ricerca
- Nota di chiarimento del SIM Carabinieri sul rapporto tra sentenza e TFS/TFR – consultabile sul sito dell’Associazione.
Nota bene. Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza fiscale o legale. Per valutare la propria posizione si raccomanda di rivolgersi alla propria Amministrazione, a INPS e a un professionista abilitato, portando con sé prospetti e documenti di liquidazione.
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