Durata, importi e regole dell’ausiliaria, con indennità, obblighi e passaggio alla riserva. Focus su vantaggi economici, limiti normativi e incidenza sui futuri trattamenti pensionistici.
Trattamento economico dell’ausiliaria: quanto si percepisce e per quanto tempo
L’ausiliaria è un istituto che permette al personale militare, al momento del congedo, di rimanere a disposizione dello Stato per un periodo determinato, percependo la pensione e una specifica indennità di ausiliaria che colma parzialmente la differenza rispetto al trattamento del pari grado in servizio.
Data la complessità della materia, questo approfondimento offre una panoramica sintetica e introduttiva, utile come spunto di riflessione per chi desidera capire meglio il trattamento economico dell’ausiliaria.
Durata, indennità e vantaggi economici dell’ausiliaria
La disciplina economica dell’ausiliaria è contenuta principalmente negli articoli 992, 1870, 1871, 1872 e 1874 del D.Lgs. 66/2010.
Secondo l’articolo 992 del COM, la permanenza in ausiliaria è fissata in cinque anni dalla data del collocamento; eventuali richiami non interrompono il decorso del quinquennio (art. 993, comma 5 del COM).
Come stabilisce l’articolo 1870 del COM, in ausiliaria al trattamento di quiescenza si aggiunge un’indennità annua lorda pari al 50% della differenza tra la pensione e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio (stesso ruolo e anzianità). Il trattamento “pari grado in servizio” è comprensivo di maggiorazioni e indennità previste, con alcune esclusioni ai fini del raffronto previste dallo stesso articolo.
Al termine dell’ausiliaria, l’articolo 1871 del COM prevede la riliquidazione del trattamento di quiescenza (sistema retributivo) con computo per intero del periodo trascorso in ausiliaria e con gli aumenti biennali del 2,50% sullo stipendio; per gli altri sistemi il periodo incide comunque sul montante/conteggi pensionistici secondo le regole vigenti. Durante l’ausiliaria si applicano anche le ritenute e i contributi previsti dall’art. 1874 del COM.
Se il militare è richiamato in servizio per almeno un anno, ovvero 12 mesi, al termine del richiamo è liquidato con un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo (art. 1871, c. 3 del COM).
Nota importante: non è possibile fornire cifre precise e valide per tutti, poiché ogni militare ha una storia lavorativa e contributiva unica. I calcoli variano in base al sistema previdenziale applicabile (retributivo puro – oggi rarissimo –, misto con quota retributiva fino al 31 dicembre 1995 e quota contributiva dal 1° gennaio 1996, oppure contributivo puro per i nuovi assunti dal 1996) e a fattori personali, come missioni, incarichi o indennità accessorie che abbiano incrementato il montante contributivo.
Fine del periodo di ausiliaria e passaggio alla riserva
Al termine dei cinque anni o in caso di cessazione anticipata, il militare transita nella categoria della riserva e inizia a percepire la pensione secondo le regole ordinarie. Durante l’ausiliaria, resta a disposizione e viene retribuito dalla propria amministrazione di appartenenza. Con il passaggio alla riserva, invece, l’assegno pensionistico è erogato dall’istituto di previdenza competente (INPS). Inoltre, al termine dell’ausiliaria, il militare beneficia di una rivalutazione economica della pensione, poiché durante questo periodo ha continuato a versare le ritenute previdenziali. Alla fine, l’indennità di ausiliaria cessa ed è sostituita dalla pensione.
Ausiliaria o Riserva? Aspetti da conoscere
In base alle norme citate, l’ausiliaria garantisce importi generalmente più elevati rispetto al passaggio diretto in pensione, anche per effetto degli adeguamenti contrattuali nel quinquennio. Tuttavia, comporta l’obbligo di essere sempre richiamabili in servizio per esigenze della Forza Armata o da altra amministrazione dello Stato.
Fonte: Codice dell’Ordinamento Militare – D.lgs 66/2010
Il contenuto ha scopo informativo; potrebbe non essere esaustivo e può contenere imprecisioni. Si raccomanda di effettuare ulteriori approfondimenti e di fare sempre riferimento alle procedure e alle indicazioni ufficiali della propria Forza Armata o Amministrazione. Il contenuto non costituisce consulenza professionale né documento ufficiale.
Leggi anche:
- Parte 1 – Pensione militari: congedo, ausiliaria e riserva
- Parte 2 – Cenni sull’ausiliaria dei militari: quando scatta e chi accede
- Parte 3 – Congedo assoluto e riserva: regole e limiti secondo il COM
- Parte 5 – Richiamo in servizio militare: differenze tra riserva, ausiliaria
- Parte 6 – Ausiliaria e lavoro extra: cosa si può fare (e cosa no)
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