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obbligo vaccinale nel contesto militare

Vaccini obbligatori ai militari? La Consulta disse No, ma la legge non è cambiata

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Obbligo vaccinale militare: due anni dopo la sentenza, la legge resta invariata

La tutela della salute pubblica e individuale rappresenta una delle più delicate aree di intervento normativo, soprattutto quando si parla di trattamenti sanitari obbligatori, come i vaccini. Il tema diventa ancora più delicato se applicato a settori come quello militare, dove la salvaguardia della salute individuale si intreccia inevitabilmente con la necessità operativa e l’efficienza del servizio.

L’articolo 32 della Costituzione italiana stabilisce un principio fondamentale: nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, rispettando sempre la persona umana. Tale riserva di legge, rafforzata dalla Costituzione, ha l’obiettivo di garantire che qualsiasi trattamento sanitario obbligatorio sia chiaramente definito e bilanciato tra la tutela della salute individuale e quella collettiva.

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Il caso dell’art. 206-bis del Codice dell’Ordinamento Militare

In questo contesto si inserisce la sentenza n. 25 del 2023 della Corte Costituzionale, che esamina la legittimità costituzionale dell’art. 206-bis del decreto legislativo n. 66/2010, norma che autorizza la Sanità militare a imporre al personale militare specifiche profilassi vaccinali per particolari condizioni operative o di servizio.

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale militare di Napoli aveva sollevato dubbi sulla costituzionalità di tale norma, evidenziando una possibile violazione dell’art. 32 della Costituzione, che prevede una riserva di legge rafforzata per l’introduzione di trattamenti sanitari obbligatori.

La Corte Costituzionale ha stabilito che, pur non essendo esplicitamente menzionato il termine “obbligo” né le relative sanzioni nella norma, la disposizione impugnata configurava effettivamente un obbligo vaccinale per il personale militare, deducibile anche dai lavori preparatori e dalla prassi amministrativa. Tale obbligo è considerato legittimo solo se chiaramente indicato e regolamentato dalla legge stessa.

La sentenza sottolinea come la legge debba definire con chiarezza il trattamento sanitario imposto, non potendo delegare integralmente a fonti secondarie o ad atti amministrativi la scelta delle profilassi obbligatorie. Questo obbligo legislativo nasce dall’esigenza di bilanciare il diritto alla salute individuale e quello della collettività, garantendo contemporaneamente il rispetto della persona umana e delle sue libertà fondamentali.

In conclusione, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 206-bis nella parte in cui non prevede espressamente le profilassi vaccinali da imporre, delegando tale decisione alla Sanità militare senza un’adeguata specificazione legislativa.

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Approfondisci con la lettura della sentenza: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2023&numero=25

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