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Ufficiali AUFP nel passaggio in SPE con il grado di sottotenente Ufficiali AUFP nel passaggio in SPE con il grado di sottotenente

Ufficiali AUFP: perché in SPE si riparte da sottotenente?

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Dal 2020 ufficiali in ferma prefissata e forze di completamento non conservano più il grado nel passaggio ai ruoli speciali. Per alcuni ufficiali sanitari vale una disciplina specifica.

Da «grado rivestito» al grado iniziale di sottotenente

Una modifica di poche parole ha cambiato il percorso professionale di una parte degli ufficiali delle Forze armate. Con il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, il legislatore è intervenuto sull’articolo 655 del Codice dell’ordinamento militare, relativo all’alimentazione dei ruoli speciali.

Prima della riforma, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento e gli ufficiali in ferma prefissata potevano accedere, mediante concorso per titoli ed esami, ai ruoli speciali conservando il grado già rivestito.

Le lettere b) e c) dell’articolo 655, comma 1, indicavano, con l’espressione «con il grado rivestito», la possibilità di mantenere il grado posseduto. Un ufficiale in ferma prefissata già promosso tenente, se vincitore del concorso per il servizio permanente, poteva quindi essere immesso nel nuovo ruolo mantenendo quel grado.

La stessa possibilità era riconosciuta agli ufficiali inferiori delle forze di completamento. Alcuni potevano aver raggiunto il grado di tenente o capitano nel corso del servizio prestato in attività operative, addestrative e logistiche, nelle missioni internazionali o durante i richiami.

Il precedente comma 5 dell’articolo 655 stabiliva inoltre che questi ufficiali fossero iscritti in ruolo dopo l’ultimo dei parigrado dello stesso ruolo. Il sistema consentiva dunque di conservare il grado, ma collocava i nuovi ingressi in coda rispetto agli ufficiali che già rivestivano lo stesso grado nel ruolo speciale. La disposizione preservava così l’ordine delle anzianità relative all’interno del ruolo.

Questa disciplina, recepita nel Codice del 2010, derivava da una disposizione introdotta nel 2001. Per quasi vent’anni aveva rappresentato una forma di riconoscimento del grado e dell’esperienza maturati durante il servizio a tempo determinato.

Cosa cambia con la modifica introdotta nel 2019?

L’articolo 2 del decreto legislativo n. 173 del 2019 ha sostituito, nelle lettere b) e c), la parola «rivestito» con l’espressione «di sottotenente». Contestualmente, è stato abrogato il comma 5.

Dal 20 febbraio 2020, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento e gli ufficiali in ferma prefissata sono quindi immessi nei ruoli speciali con il grado iniziale di sottotenente, o grado corrispondente, indipendentemente dal grado precedentemente raggiunto.

Disciplina precedente Disciplina dal 20 febbraio 2020
Immissione con il grado rivestito Immissione con il grado di sottotenente
Possibile conservazione del grado di tenente o capitano Attribuzione del grado iniziale
Collocazione dopo l’ultimo parigrado Previsione abrogata
Valorizzazione del grado maturato Esperienza pregressa non riflessa nel grado di nuova nomina

Sul piano tecnico, non si tratta di una retrocessione disciplinare. Il vincitore viene nominato nel servizio permanente, in un ruolo diverso e secondo il grado previsto dalla nuova disciplina.

Per chi aveva già raggiunto il grado di tenente o capitano, l’effetto sul percorso professionale può tuttavia risultare assimilabile a una retrocessione, pur senza averne natura disciplinare. Il grado posseduto non viene conservato e la progressione nel nuovo ruolo riparte dal livello iniziale.

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La modifica non ha inciso sugli ufficiali già transitati nei ruoli del servizio permanente. Ha invece trovato applicazione alle nomine regolate dal nuovo testo, secondo la disciplina temporale prevista dalla legge e dai singoli bandi.

Per il personale già in servizio, ma non tutelato da un bando emanato sotto la disciplina precedente, il transito ha comportato, in linea generale, l’immissione con il grado di sottotenente. L’esperienza e il grado già maturati non hanno più trovato corrispondenza nel grado attribuito all’atto della nuova nomina.

Nel materiale ufficiale esaminato non emerge un dato aggregato sul numero degli ufficiali già in servizio ai quali sia stato applicato il nuovo grado di immissione. La mancanza di una quantificazione pubblica non elimina, tuttavia, la questione ordinamentale.

Le ragioni dell’uniformazione

La revisione nacque dall’intento di uniformare il trattamento dei vincitori dei concorsi per i ruoli speciali.

Un’interrogazione presentata al Senato il 2 aprile 2019 osservava che marescialli, sergenti, volontari in servizio permanente e altre categorie venivano nominati sottotenenti. Gli ufficiali in ferma prefissata e quelli delle forze di completamento conservavano invece il grado già rivestito.

Secondo i firmatari dell’interrogazione, i candidati sottoposti alle stesse prove e al medesimo percorso formativo finivano così per essere collocati in posizioni differenti. La conservazione del grado assicurava agli ufficiali provenienti dalla ferma prefissata e dalle forze di completamento una progressione di carriera più rapida e un trattamento economico più vantaggioso.

L’interrogazione chiedeva espressamente di sostituire il grado rivestito con quello di sottotenente. Tra gli effetti indicati comparivano anche il contenimento della spesa e una progressione di carriera meno rapida per le nuove immissioni.

La proposta fu successivamente ripresa nei pareri delle Commissioni Difesa del Senato e della Camera. Nel parere sull’Atto del Governo n. 118 venne chiesto di uniformare le modalità di immissione, prevedendo per tutti il grado iniziale di sottotenente. Il Governo accolse la condizione nel testo definitivo del decreto legislativo.

La riforma perseguì quindi un principio di uniformità. Sul piano sostanziale, tuttavia, la scelta può essere letta come un livellamento verso il basso. Non venne riconosciuta una maggiore anzianità alle altre categorie, mentre fu eliminata la conservazione del grado per gli ufficiali in ferma prefissata e delle forze di completamento.

La norma transitoria e la tutela assente per chi rivestiva già il grado

È rilevante l’assenza di una norma transitoria specificamente destinata agli ufficiali che, alla data della modifica, erano già in ferma prefissata o appartenevano alle forze di completamento.

Il decreto legislativo n. 173 del 2019 contiene un intero articolo rubricato «Disposizioni transitorie in materia di ufficiali». Nessuna di quelle disposizioni ha però previsto, per quanto qui rileva, la conservazione del grado per il personale che aveva già maturato servizio, anzianità e requisiti sotto la disciplina vigente dal 2001.

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Per gli ufficiali delle forze di completamento fu introdotta una tutela temporanea relativa al limite di età, non applicabile negli anni 2020, 2021 e 2022.

Il successivo decreto ministeriale 15 maggio 2020, pur intitolato al regime transitorio dei reclutamenti, intervenne sui requisiti di partecipazione e sui limiti anagrafici, ma non sul mantenimento del grado.

Nell’attribuzione del grado, la riforma non distinse quindi tra chi sarebbe entrato per la prima volta nella categoria degli ufficiali e chi prestava già servizio come ufficiale da diversi anni.

Occorre però distinguere il personale semplicemente in possesso dei requisiti dalle procedure concorsuali già formalmente avviate. La modifica normativa non ha comportato automaticamente la perdita del grado per i vincitori dei concorsi banditi prima della riforma. Determinante era anche il contenuto del relativo bando.

Il bando della Marina militare pubblicato il 12 novembre 2019, per esempio, stabiliva espressamente che gli ufficiali in ferma prefissata e delle forze di completamento fossero nominati in servizio permanente con il grado rivestito alla scadenza delle domande.

La carenza di tutela riguarda soprattutto gli ufficiali già in servizio che, pur avendo costruito il proprio percorso professionale sotto la precedente disciplina, non avevano ancora consolidato la propria posizione attraverso una procedura regolata dal vecchio sistema.

Prima della nomina non può parlarsi automaticamente di un diritto acquisito alla conservazione del grado. Rimane però un problema di transizione, la cui valutazione dipende anche dalla disciplina applicabile, dal contenuto del bando e dalla posizione concreta dell’interessato.

La legge avrebbe potuto distinguere tra il personale reclutato dopo la riforma e quello che, alla data della sua entrata in vigore, era già ufficiale in ferma prefissata o nelle forze di completamento.

Un confronto non sovrapponibile: la Sanità militare

Il tema è tornato d’attualità con la riforma della Sanità militare. Il decreto legislativo 3 aprile 2026, n. 74 ha introdotto nell’articolo 655 la lettera d-bis), la cui efficacia è prevista dal 1° gennaio 2027.

La disposizione consente a determinati ufficiali del Corpo unico della Sanità militare, provenienti dai corsi normali delle Accademie e già laureati in ambito sanitario, di transitare nel ruolo speciale mantenendo grado, anzianità e ferma precedentemente contratta.

La possibilità opera qualora non completino il previsto ciclo formativo e dopo il parere favorevole della competente commissione.

La nuova lettera d-bis) si affianca alla lettera d), che già contempla un analogo meccanismo per determinate categorie di ufficiali frequentatori dei corsi normali delle Accademie militari.

Non si tratta, quindi, di una norma rivolta agli ufficiali in ferma prefissata provenienti dai corsi AUFP o agli ufficiali sanitari delle forze di completamento. Le situazioni giuridiche non sono perfettamente sovrapponibili. Dal confronto tra le disposizioni non emerge automaticamente una disparità di trattamento sul piano giuridico.

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La disposizione dimostra però che il mantenimento del grado continua a essere uno strumento utilizzabile dal legislatore quando ritiene necessario recuperare e valorizzare professionalità già formate.

Uniformità: una questione ancora aperta

L’uniformazione delle condizioni di accesso ai ruoli speciali ha comportato l’eliminazione della conservazione del grado per gli ufficiali in ferma prefissata e delle forze di completamento. La riforma non ha però previsto una disciplina transitoria specifica per il personale già in servizio secondo la normativa precedente.

Una tutela avrebbe potuto riguardare gli ufficiali reclutati prima del 20 febbraio 2020, quelli con una determinata anzianità o le procedure concorsuali già avviate. Ciò avrebbe consentito di distinguere tra i nuovi reclutamenti e chi aveva già maturato esperienza nel ruolo degli ufficiali.

Nei documenti parlamentari, l’uniformità è stata valutata soprattutto in relazione alle prove concorsuali e alla formazione successiva. È stata invece considerata meno la diversa esperienza professionale dei candidati.

Gli ufficiali in ferma prefissata, provenienti dai corsi AUFP, e gli ufficiali delle forze di completamento avevano già svolto funzioni proprie del ruolo degli ufficiali. Il personale proveniente dai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari aveva invece maturato esperienze nei rispettivi ruoli di provenienza.

La diversa provenienza non implica una gerarchia di valore tra le professionalità. Pone però il problema del riconoscimento dei percorsi professionali già compiuti prima del concorso. La riforma ha scelto di attribuire a tutti il grado iniziale di sottotenente, senza prevedere specifici meccanismi di conservazione del grado o dell’anzianità maturata nel nuovo ruolo.

La questione non riguarda soltanto il grado formale. Investe il riconoscimento dell’esperienza, la progressione di carriera e l’affidamento professionale del personale già inserito nell’ordinamento militare. Una riforma non si misura soltanto dall’uniformità che produce per il futuro, ma anche dal modo in cui riconosce i percorsi professionali già costruiti da chi ne subisce gli effetti.


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