Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali ha rilevato una violazione della Carta Sociale Europea in relazione alla mancata attuazione della previdenza complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Ecco che cos’è il CEDS, quali norme entrano in gioco e perché la decisione riapre il dibattito sindacale e politico.
Previdenza complementare nelle Forze armate e nelle Forze di polizia ad ordinamento militare: cosa dice la decisione del CEDS contro l’Italia
Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali, noto con l’acronimo CEDS o ECSR, è l’organo del Consiglio d’Europa che controlla il rispetto della Carta Sociale Europea da parte degli Stati aderenti. Non va confuso con la Corte europea dei diritti dell’uomo: si tratta di due organismi diversi, con competenze differenti e con strumenti di tutela non sovrapponibili.
Il CEDS valuta se le leggi e le prassi nazionali siano coerenti con i diritti sociali garantiti dalla Carta. Lo fa attraverso due canali principali: il sistema dei rapporti periodici degli Stati e la procedura dei reclami collettivi, che può essere attivata da soggetti qualificati, tra cui alcune organizzazioni sindacali e associative.
In questo quadro, la decisione resa pubblica il 4 marzo 2026 sul reclamo promosso dall’Associazione Sindacale Militari (ASSO.MIL.), indicata nella procedura come parte reclamante, non riguarda un singolo caso individuale, ma affronta una questione generale: il mancato avvio di una forma di previdenza complementare di comparto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Ed è proprio questo ambito che conta, perché non coincide automaticamente con l’intero comparto sicurezza.
Previdenza complementare in Italia e la mancata attuazione per le Forze armate e le Forze di polizia ad ordinamento militare
La previdenza complementare rappresenta il cosiddetto secondo pilastro del sistema pensionistico. Non sostituisce la pensione obbligatoria, ma si affianca ad essa con l’obiettivo di integrare il trattamento futuro, soprattutto in un contesto in cui il passaggio al sistema contributivo ha ridotto, per molti lavoratori, il rapporto tra ultimo stipendio e pensione.
Nel pubblico impiego il quadro normativo si è sviluppato nel tempo attraverso più passaggi. La riforma generale del sistema pensionistico degli anni Novanta ha aperto la strada alla previdenza complementare; in seguito, l’articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998 ha previsto che, per il personale destinatario delle procedure del decreto legislativo n. 195 del 1995, le procedure di negoziazione e concertazione potessero definire sia la disciplina del TFR sia l’istituzione di forme pensionistiche complementari. A questo si è aggiunto l’Accordo quadro ARAN del 29 luglio 1999, che ha collocato TFR e previdenza complementare tra gli snodi del pubblico impiego, mentre il decreto legislativo n. 252 del 2005 ha poi disciplinato in via generale le forme pensionistiche complementari.
Per altri settori del lavoro pubblico questo percorso ha trovato una concreta evoluzione nel tempo, anche attraverso fondi negoziali già operativi. Per il personale militare e per le Forze di polizia ad ordinamento militare, invece, la previdenza complementare di comparto è rimasta per anni sul piano delle previsioni normative e dei confronti istituzionali, senza approdare a una piena attuazione.
Le norme richiamate e la mancata attuazione
Qui si colloca il punto centrale del contenzioso. Secondo la ricostruzione accolta dal CEDS, l’ordinamento italiano conteneva già da tempo riferimenti normativi e procedurali che rendevano possibile l’avvio di una previdenza complementare anche per il personale interessato. Tuttavia, quel percorso non si è tradotto nella costituzione di un fondo effettivamente operante.
Il risultato è che il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare è rimasto privo di uno strumento che, nel resto del pubblico impiego, è stato invece costruito e progressivamente sviluppato. Da qui nasce il tema della disparità di trattamento e, soprattutto, della mancata evoluzione del livello di protezione sociale.
La decisione del CEDS contro l’Italia
La decisione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali non va letta come una sentenza esecutiva interna in senso classico, ma come un accertamento internazionale di non conformità rispetto alla Carta Sociale Europea. Il punto giuridico più rilevante è che il CEDS ha ritenuto che la mancata istituzione del fondo complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare abbia determinato un arretramento del livello di protezione sociale e una mancanza manifesta di progresso.
Nel ragionamento del Comitato pesano soprattutto due elementi. Il primo è collegato all’articolo 12§3 della Carta, che impone agli Stati di mantenere e migliorare progressivamente il sistema di sicurezza sociale. Il secondo riguarda il profilo della non discriminazione, perché il personale coinvolto è stato confrontato con altri lavoratori del settore pubblico che dispongono già di strumenti di previdenza complementare.
Il CEDS, in sostanza, ha escluso che la complessità normativa o regolatoria possa giustificare un rinvio protratto nel tempo. Proprio questa lunga inerzia è stata letta come incompatibile con l’obbligo di progressivo miglioramento richiesto dalla Carta.
Che cosa cambia davvero dopo la decisione
Sul piano pratico, la decisione non istituisce da sola un fondo pensione e non produce automaticamente effetti economici individuali. La procedura dei reclami collettivi riguarda infatti questioni generali di conformità e non singole pretese individuali; per questo la decisione non comporta, da sola, né l’istituzione immediata del fondo né un automatismo risarcitorio. Però non è neppure un atto simbolico privo di peso. Il valore della pronuncia sta nel fatto che fissa, sul piano europeo, un punto preciso: l’Italia non è stata ritenuta conforme agli obblighi assunti in materia di diritti sociali su questo specifico profilo.
Questo significa che il tema non può più essere descritto soltanto come una rivendicazione sindacale o come una richiesta politica di settore. Dopo la decisione del CEDS, la questione assume anche il profilo di una criticità di conformità internazionale, destinata a incidere sul dibattito pubblico e sul confronto istituzionale.
Il dibattito sindacale, politico e il cenno alla previdenza dedicata
Nel dibattito sindacale, la decisione è stata letta come un riconoscimento importante delle ragioni avanzate da anni da una parte del comparto. Sul piano politico, invece, la vicenda si intreccia con un altro filone: quello della cosiddetta previdenza dedicata.
Le due espressioni, però, non vanno sovrapposte. La previdenza complementare riguarda la costruzione di un secondo pilastro pensionistico, aggiuntivo rispetto alla pensione obbligatoria. La previdenza dedicata, invece, viene generalmente evocata nel confronto politico e parlamentare per indicare misure correttive o compensative pensate per la specificità del comparto Difesa, Sicurezza e soccorso pubblico, spesso in relazione agli effetti del sistema contributivo, ai coefficienti di trasformazione e ai limiti ordinamentali di permanenza in servizio.
In altre parole, la decisione del CEDS riguarda direttamente la previdenza complementare non attuata. Il tema della previdenza dedicata resta collegato, ma distinto: appartiene a un terreno più ampio di possibili correttivi interni al sistema pensionistico, che nel dibattito parlamentare continua a riemergere accanto alle proposte di riequilibrio previdenziale per il comparto Difesa e Sicurezza.
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