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Ipotesi di accordo contrattuale per il personale del comparto sanità Ipotesi di accordo contrattuale per il personale del comparto sanità

Sanità: Ipotesi CCNL 2025-2027: aumento medio 7,76%

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L’ARAN ha comunicato la sottoscrizione, con le organizzazioni sindacali, dell’ipotesi di CCNL Sanità 2025-2027, con un incremento medio dichiarato del 7,76% sulle retribuzioni a regime del comparto.

Un rinnovo non solo di cifre, ma anche con il peso delle accessorie incluse nella percentuale a regime

L’ARAN ha comunicato la sottoscrizione dell’ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Sanità 2025-2027. Il testo riguarda, secondo l’Agenzia, 592.638 dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

Il dato centrale del rinnovo è l’incremento medio complessivo del 7,76% a regime, calcolato includendo anche le risorse extra contrattuali. L’ARAN lo quantifica in una media di 209 euro lordi mensili, che sale a 240 euro lordi per il personale infermieristico a regime nel 2027.

Per correttezza terminologica, il documento sottoscritto il 29 luglio è definito ufficialmente ipotesi di CCNL. Anche gli arretrati indicati dall’ARAN — 1.226 euro medi per il comparto e 2.300 euro per gli infermieri, calcolati al 31 ottobre 2026 — sono valori medi comunicati dall’Agenzia. Il testo dovrà ora completare l’iter previsto per la sottoscrizione definitiva del CCNL, che sarà poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

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Il 7,76% non coincide con un solo aumento tabellare

La percentuale è il dato più utile per comprendere la portata complessiva del rinnovo. Tuttavia, non equivale a un identico aumento tabellare per ogni dipendente.

L’ARAN precisa che il 7,76% comprende risorse extra contrattuali. Il testo firmato prevede infatti incrementi degli stipendi tabellari per tredici mensilità, ma interviene anche sui fondi e su specifiche indennità. Tra queste rientrano l’indennità di specificità infermieristica, quella per la tutela del malato e le indennità legate a particolari unità operative o servizi.

L’effetto individuale potrà quindi variare in base all’area di inquadramento, al profilo professionale, alle indennità spettanti e alle componenti variabili della retribuzione. Per questo il valore percentuale descrive il risultato medio dell’intero comparto, senza trasformarsi in una cifra uguale per tutte le buste paga.

Gli effetti economici e le novità del testo

L’ipotesi stabilisce che gli incrementi tabellari producano effetti anche sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sul TFS o TFR e sulla contribuzione previdenziale. Questa previsione riguarda gli aumenti tabellari previsti dal contratto, non automaticamente l’intero valore medio del 7,76%.

Il rinnovo non interviene soltanto sul trattamento economico. Dedica un intero Titolo all’uso dell’intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro. Le Aziende e gli Enti dovranno fornire informazioni preventive sui sistemi utilizzati, sui dati trattati e sulle possibili conseguenze organizzative.

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Il testo esclude inoltre decisioni prevalentemente o esclusivamente automatizzate che incidano in modo significativo sul rapporto di lavoro, senza un intervento umano adeguato. Sono previste anche modifiche sugli incarichi, sulle progressioni e su alcuni permessi per visite, terapie ed esami.

Il confronto con Difesa e Sicurezza richiede basi omogenee

Il 7,76% costituisce un riferimento rilevante nel confronto pubblico tra i rinnovi della Pubblica amministrazione. Il paragone con Difesa e Sicurezza, però, richiede cautela: le percentuali possono riferirsi a basi retributive, periodi e voci economiche non coincidenti.

Nel Comparto Sanità la percentuale comunicata dall’ARAN include risorse ulteriori rispetto agli incrementi tabellari. Per un confronto corretto occorre quindi verificare la stessa base retributiva, il periodo considerato, le indennità comprese e le risorse aggiuntive disponibili. In assenza di un prospetto ufficiale omogeneo, il raffronto tra percentuali non consente conclusioni quantitative immediate.

Per il personale Militare e delle Forze di polizia, il rapporto di impiego resta in regime di diritto pubblico: «rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti», come previsto dall’articolo 3 del d.lgs. 165/2001. Per il personale non dirigente destinatario del d.lgs. 195/1995, gli aspetti del rapporto di impiego oggetto delle procedure negoziali e di concertazione seguono la disciplina speciale prevista dal decreto; il relativo esito e solo dopo il recepimento con decreto del Presidente della Repubblica è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

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Approfondimento: consulta il comunicato dell’ARAN


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