L’INPS interviene di nuovo sul tema dei riscatti pensionistici dopo la sentenza n. 8/2025/QM/SEZ delle Sezioni riunite della Corte dei conti, chiarendo i criteri da applicare alle domande presentate ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997.
L’INPS applica la sentenza e fissa i criteri operativi per il riscatto
Il chiarimento più rilevante riguarda il criterio da seguire nella valutazione delle domande di riscatto relative ai periodi di servizio comunque prestato. L’INPS recepisce l’impostazione indicata dalla Corte dei conti e chiarisce che la facoltà di riscatto può essere riconosciuta anche nei casi in cui, alla data della domanda, l’interessato abbia già maturato il tetto massimo dei cinque anni di maggiorazione, nei termini indicati dal messaggio.
Il limite complessivo dei cinque anni, però, resta fermo. Per questo motivo, quando il riscatto viene riconosciuto, le maggiorazioni già attribuite ex se per periodi successivi al 31 dicembre 1997 devono essere scomputate applicando un criterio cronologico inverso, quindi partendo da quelle più recenti. In questo modo si rende possibile il riconoscimento del periodo riscattato senza superare il limite massimo di valorizzazione pensionistica previsto dalla norma.
Il messaggio contiene indicazioni operative specifiche per alcuni comparti
Il messaggio dedica un passaggio specifico al personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza. Per questi comparti, l’Istituto richiama il principio secondo cui possono rilevare, come servizio comunque prestato, anche i periodi svolti da allievo presso scuole o istituti di formazione, oltre al servizio militare, quando ricorrono i presupposti indicati dall’amministrazione di appartenenza.
La precisazione sui corsi di allievo dopo il 1° gennaio 1998
Per le Forze di polizia a ordinamento civile, l’INPS precisa tuttavia che il riscatto previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997 non si applica ai corsi di allievo collocati temporalmente dal 1° gennaio 1998 in poi. Per quei periodi, infatti, continua a trovare applicazione la diversa disciplina onerosa già prevista dalle istruzioni precedenti.
Cosa succede alle domande già presentate
Le nuove istruzioni operative si applicano alle domande ancora giacenti alla data di pubblicazione del messaggio. Inoltre, l’INPS chiarisce che, su istanza dell’interessato, possono essere riesaminate anche le domande già respinte, purché non sia decorso il termine per proporre ricorso amministrativo oppure risulti ancora pendente un ricorso presentato nei termini.
Approfondimento
Per consultare il testo ufficiale, leggere il messaggio INPS n. 981 del 20 marzo 2026.
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