Il bonus Giorgetti accende il dibattito sulle pensioni militari: più denaro in busta paga per chi, avendone i requisiti, rinvia l’uscita, anche fino all’età ordinamentale. Restano da valutare gli effetti su pensione, ausiliaria ed eventuale richiamo.
Più denaro in busta paga, con effetti sulla pensione
La discussione sul bonus Giorgetti coinvolge anche il personale militare, le istituzioni e le parti sociali. Ricevere una somma aggiuntiva negli ultimi anni di servizio può essere interessante. Per capire quanto convenga, però, bisogna guardare anche alla pensione futura.
Il cosiddetto bonus Giorgetti riguarda chi, in presenza dei requisiti minimi previsti, rinvia il pensionamento e sceglie di continuare a lavorare. Proviamo a fare ordine sulla questione e a offrire elementi utili per comprenderne condizioni ed effetti anche per il personale del comparto Difesa e Sicurezza. Il 23 settembre 2026 il Centro Unico Stipendiale Interforze ha dedicato un incontro per fare chiarezza sul funzionamento. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti delle amministrazioni del comparto Sicurezza e Difesa, come riporta il comunicato del Ministero della Difesa.
Il meccanismo del bonus consente di ricevere nello stipendio la quota dei contributi pensionistici normalmente a carico del lavoratore. La somma è fiscalmente esente; quei contributi, però, non vengono accreditati per la futura pensione.
Prima di ipotizzare i numeri del beneficio occorre verificare chi può accedere. La circolare INPS 42 del 3 aprile 2026 richiama, per l’estensione 2026, i requisiti dell’anticipata ordinaria. Devono essere maturati entro il 31 dicembre 2026: 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne. L’accesso richiede una domanda e la verifica dell’INPS. Il 31 dicembre 2026 riguarda la maturazione dei requisiti, non una scadenza generale per presentare la domanda.
Per i militari, l’articolo 924 del Codice dell’ordinamento militare stabilisce in via generale la cessazione dal servizio permanente e il collocamento in congedo a 60 anni, fatti salvi i limiti speciali previsti per determinati gradi e ruoli. Il limite ordinamentale va distinto dai requisiti di accesso all’incentivo.
Quanto vale l’8,80 per cento
La nota pubblicata dal CUSI, Centro Unico Stipendiale Interforze del Ministero della Difesa, indica l’8,80%. La percentuale va applicata all’imponibile pensionistico del cedolino, che può differire dal totale lordo.
L’eventuale contributo aggiuntivo dell’1%, quando dovuto, riguarda soltanto la parte di retribuzione che supera la soglia prevista. L’esempio che segue illustra il possibile funzionamento economico del bonus. Gli importi dipendono dalle ipotesi adottate e non anticipano l’esito della verifica individuale dei requisiti.
Proviamo a simulare il bonus con un imponibile ipotetico di 3.000 euro per tredici mensilità. Il solo 8,80% produce questi risultati:
| Periodo | Somma aggiuntiva esente da imposte |
|---|---|
| Una mensilità | 264 euro |
| Un anno, comprese tredici mensilità uguali | 3.432 euro |
| Due anni interi | 6.864 euro |
Va precisato che due primi luogotenenti con parametro retributivo 148 possono ricevere incentivi differenti, pur avendo lo stesso stipendio tabellare.
Indennità legate all’impiego, al rischio o a particolari attività possono modificare l’imponibile pensionistico. Incidono sul bonus soltanto per la parte soggetta ai contributi interessati dall’incentivo. La circolare INPS 6 del 16 gennaio 2014 distingue gli emolumenti interamente assoggettati a contribuzione da quelli parzialmente inclusi o esclusi.
Una simulazione attendibile deve quindi ricostruire le voci effettivamente contributive, la loro continuità e il periodo di fruizione del beneficio. L’esempio numerico spiega il meccanismo, ma non indica un importo valido per tutti i militari dello stesso grado.
La circolare INPS 102 del 16 giugno 2025, paragrafo 6 chiarisce l’effetto previdenziale. Il bonus non modifica le quote di pensione calcolate con il sistema retributivo. Riduce invece la crescita del montante contributivo, cioè l’importo accumulato per calcolare la parte contributiva della pensione.
L’Amministrazione continua a versare la propria quota. Si rinuncia soltanto all’accredito della quota personale interessata dal bonus.
La futura pensione, quindi, non subisce un taglio automatico dell’8,80% sull’intero assegno. La differenza dipende dai contributi non accreditati, dalla loro rivalutazione e dal coefficiente utilizzato per trasformarli in pensione.
Ausiliaria e moltiplicatore, due percorsi da valutare
La scelta diventa più articolata per chi può accedere all’ausiliaria oppure optare per la riserva con moltiplicatore. Nelle disposizioni generali sul bonus non emerge un obbligo di scegliere successivamente una delle due strade. Restano però distinti i requisiti e i meccanismi dei rispettivi istituti.
Il moltiplicatore aumenta il montante contributivo secondo una formula specifica. La nota INPS del 26 aprile 2018 ne illustra il calcolo e l’alternatività all’ausiliaria, nei casi ammessi. Le fonti qui richiamate non risolvono espressamente ogni effetto del bonus su questo calcolo. Prima di attribuire la stessa convenienza alle due opzioni, occorre un conteggio specifico oltre all’analisi puntuale delle norme e delle direttive.
Per l’ausiliaria esiste invece un chiarimento importante. La circolare Previmil del 14 aprile 2022 prevede ulteriore accumulo contributivo anche senza richiamo effettivo. Per i destinatari del ricalcolo contributivo disciplinato dalla circolare, l’aliquota di computo del 33% si applica all’imponibile pensionistico effettivamente denunciato durante l’ausiliaria.
Il montante viene rivalutato insieme a quello maturato in servizio. Al termine si utilizza il coefficiente dell’età raggiunta, secondo l’articolo 1864 del Codice dell’ordinamento militare. Nel caso di ingresso a 60 anni e permanenza per cinque anni, il ricalcolo avviene dunque a 65.
Che cosa può aggiungere un anno di richiamo
Durante l’ausiliaria il militare può manifestare la disponibilità al richiamo. L’effettivo impiego dipende dalle esigenze dell’Amministrazione e dal provvedimento autorizzativo.
L’articolo 986 del Codice dell’ordinamento militare, ai commi 1 e 3, prevede il richiamo a domanda con o senza assegni. Nel secondo caso si conserva il trattamento economico della posizione di congedo, come precisa la direttiva SMD-P-102, edizione 2026, paragrafo 2.b.
Per i richiami senza assegni presso altre pubbliche amministrazioni, la circolare della Difesa del 28 ottobre 2025 precisa il trattamento economico. Continuano le competenze fisse e l’indennità di ausiliaria; possono aggiungersi compensi accessori.
Per stimare l’aumento della quota contributiva contano le somme aggiuntive effettivamente soggette a contribuzione. Sarebbe scorretto attribuire al richiamo anche quanto sarebbe maturato nella normale ausiliaria. Un anno intero può avere rilievo anche su un altro piano. L’articolo 1875 del Codice dell’Ordinamento Militare prevede, a quella condizione, di considerare anche l’ultimo stipendio nel calcolo retributivo.
Nel richiamo senza assegni, questa disposizione non dimostra da sola un aumento della pensione. Occorre verificare il trattamento effettivamente percepito, il regime pensionistico e le condizioni della riliquidazione. Alla luce della novità del Bonus Giorgetti, da verificare se tale beneficio è applicabile per il personale richiamato in servizio.
Un esempio per leggere il confronto
Riprendiamo i 6.864 euro ricevuti con due anni di bonus. Ipotizziamo poi un anno di richiamo senza assegni, con 6.000 euro di imponibile pensionistico aggiuntivo. Questa seconda cifra serve soltanto alla simulazione.
L’esempio utilizza il coefficiente a 65 anni del biennio 2025–2026, pari al 5,250%, contenuto nel decreto del Ministero del Lavoro del 20 novembre 2024. Il coefficiente applicabile a una futura uscita dall’ausiliaria potrà essere diverso.
| Effetto isolato sulla quota contributiva | Importo mensile lordo, su 13 mensilità |
|---|---|
| Contributi non accreditati per il bonus: 6.864 euro | −27,72 euro |
| Contributi aggiuntivi del richiamo: 6.000 × 33% = 1.980 euro | +8,00 euro circa |
| Saldo rispetto a chi non prende il bonus e non viene richiamato | −19,72 euro circa |
Gli importi derivano dalla moltiplicazione del montante per il coefficiente, dividendo poi il risultato annuale per tredici.
È una simulazione semplificata della sola quota contributiva. Esclude rivalutazioni e ricalcoli retributivi. Non ricostruisce gli eventuali effetti indiretti sul trattamento di ausiliaria e sul relativo imponibile contributivo.
Le differenze sono lorde: il loro effetto netto dipende dalla tassazione personale. La simulazione serve a dare un ordine di grandezza e non costituisce una previsione della pensione definitiva.
Il confronto decisivo riguarda però due percorsi uguali. Se anche senza bonus il militare ottenesse lo stesso richiamo, maturerebbe comunque l’aumento di circa 8 euro.
In questa ipotesi, la differenza attribuibile al bonus resterebbe di circa 27,72 euro lordi mensili, a fronte dei 6.864 euro incassati durante due annualità intere (con un importo di circa 264 euro mensili) di bonus.
La convenienza richiede un confronto e regole chiare
Il bonus offre disponibilità economica immediata e comporta una minore crescita della pensione contributiva. L’eventuale richiamo può migliorare il trattamento, ma dipende da condizioni che non sono garantite al momento della scelta. Una valutazione utile deve confrontare la stessa data di uscita, lo stesso percorso successivo e le stesse ipotesi di richiamo. Deve mostrare quanto si riceve durante il servizio e quale differenza resta nella pensione, anche dopo l’ausiliaria.
Il SILF, nella nota del 6 ottobre 2026, ha segnalato questioni applicative nel raccordo dell’incentivo con la disciplina pensionistica del comparto. Le ipotesi formulate dal sindacato vanno distinte dai requisiti espressamente richiamati nelle comunicazioni ufficiali.
Anche il SIULM Aeronautica, nell’intervento del 15 ottobre 2026, riferisce di aver chiesto alla Difesa, con una lettera del 14 ottobre, chiarimenti sull’applicabilità del bonus ai militari, compresi quelli richiamati da ARQ e ausiliaria. Il sindacato sollecita indicazioni sui requisiti, sugli uffici competenti e sugli adempimenti amministrativi e stipendiali, oltre a una circolare che assicuri procedure uniformi tra gli enti.
Per decidere occorre verificare le condizioni applicabili e la situazione individuale. Servono il cedolino, la posizione contributiva, le date effettive del beneficio e una simulazione delle alternative. La percentuale in busta paga è il punto di partenza: la convenienza emerge dal confronto degli importi nel tempo.
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