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Militari inquadrati

INPS, Ricalcolo delle Pensioni Militari

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Due avvocati esperti di diritto tributario e militare spiegano l’articolo 54 del D.P.R. n.1092/1973.

Il calcolo delle pensioni per i militari arruolati prima negli anni 80 continua a creare pareri discordanti sull’applicazione della normativa; il Governo da ragione all’INPS, ma le sentenze dicono il contrario, vediamo qualche dettaglio in più sulla questione.

Il sito affaritaliani ha interpellato due avvocati  a cui  è stato chiesto dei chiarimenti, essi sono l’Avv. Matteo Sancese e l’Avv. Hiroshi Pisanello, esperti di diritto tributario e di diritto militare.

A tal proposito, proponiamo un estratto del seguente articolo la cui completezza può essere letta seguendo il link indicato a fine pagina.

A nostro parere, l’interpretazione fornita dall’I.N.P.S. è assolutamente errata in quanto contrasta con la realtà del dato normativo.

Spieghiamo meglio.

Come già detto in precedenza, l’I.N.P.S. sostiene che l’aliquota del 44% si applichi esclusivamente nel caso in cui il militare, alla data del 31 Dicembre 1995, abbia maturato un’anzianità contributiva di massimo 20 anni e che lo stesso abbia poi cessato immediatamente il servizio, senza maturare ulteriori anni di anzianità.

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Tale interpretazione, risulta incompatibile con quanto previsto dall’art.54 del D.P.R. n.1092/1973 ed, in particolare, dalla disposizione contenuta nel comma 2 del predetto articolo.

Di fatti, il comma 1 dell’art.54 stabilisce che “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”, mentre il successivo comma 2 prevede espressamente che “la percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Appare evidente, quindi, come la tesi sostenuta dall’I.N.P.S. venga sconfessata dal comma 2 dell’art.54 del D.P.R. n.1092/1973; il quale addirittura prevede, nel caso in cui il militare maturi più di 20 anni di servizio, un aumento dell’aliquota in questione.

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Tra l’altro, è doveroso sottolineare non solo come l’interpretazione fornita dall’I.N.P.S. sia contraria al dato normativo ma, soprattutto, come l’Istituto finisca per applicare, nei confronti del personale appartenente alle forze armate, l’aliquota del 35,9% prevista dall’art.44 del D.P.R. n.1092/1973 per i dipendenti civili dello Stato.

Ciò ha spinto molti militari ad adire la Corte dei Conti al fine di ottenere giustamente una rideterminazione della pensione ai sensi dell’art.54 del D.P.R. n.1092 del 29 Dicembre 1973.

Ad oggi la giurisprudenza a chi ha dato ragione? All’I.N.P.S. o ai militari?

Con diverse sentenze, infatti, i Giudici hanno rilevato come l’interpretazione fornita dall’I.N.P.S. (secondo la quale l’aliquota del 44% si applica esclusivamente nel caso in cui il militare, alla data del 31 Dicembre 1995, abbia maturato un’anzianità contributiva di massimo 20 anni e che lo stesso abbia poi cessato immediatamente il servizio, senza maturare ulteriori anni di anzianità) si ponga in palese contrasto con il dato normativo e, in particolare, con la disposizione contenuta nell’art.54, comma 2, del D.P.R. n.1092/1973. Tale orientamento, è stato ribadito da molte altre Corti dei Conti, le quali hanno, altresì, evidenziato come la minore percentuale applicata dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art.44 del D.P.R. n.1092/1973 (pari al 35,9%) riguardi esclusivamente il personale civile.

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Completa la lettura integrale dell’articolo su affaritaliani.it

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