Dal 1° gennaio 2027 si applicano i nuovi coefficienti di trasformazione, pubblicati dal Ministero del Lavoro per il biennio 2027–2028. A parità di età e montante, diminuisce l’importo annuo lordo delle pensioni e quote contributive rispetto al biennio precedente. Ecco come funzionano, con divisori, tabelle e confronto.
Coefficienti di trasformazione: il decreto per il 2027–2028
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto direttoriale del 16 ottobre 2026, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il provvedimento aggiorna i coefficienti di trasformazione del montante contributivo, con decorrenza dal 1° gennaio 2027.
L’atto compare nella sezione Pubblicità legale del Ministero dal 19 ottobre 2026, con numero di repertorio 154/2026. I nuovi valori riguardano il biennio 2027–2028, fino al 31 dicembre 2028. La revisione interessa il passaggio dai contributi accumulati all’importo annuo lordo della pensione. Per comprenderne gli effetti occorre distinguere tre elementi: montante contributivo, coefficiente di trasformazione e divisore.
Cosa sono i coefficienti e a cosa servono
Il montante contributivo è il valore dei contributi accreditati nella posizione previdenziale, rivalutati secondo le regole previste dalla legge. È la base sulla quale viene calcolata la pensione contributiva.
Il coefficiente di trasformazione è la percentuale che converte questo montante in una rendita pensionistica annua. Il valore dipende dall’età rilevante alla decorrenza della pensione, tenendo conto anche dei mesi interi secondo le regole applicabili.
La formula è:
Pensione annua lorda contributiva = montante contributivo × coefficiente percentuale ÷ 100
Come chiarisce l’INPS nella scheda sul calcolo della pensione, i coefficienti riguardano le pensioni interamente contributive e le quote contributive delle pensioni miste.
Chi riceve una pensione composta da una parte retributiva e una contributiva applica quindi il coefficiente soltanto per la parte contributiva. La variazione di questa percentuale non coincide necessariamente con la variazione dell’intero assegno.
Le origini: dalla riforma Dini agli aggiornamenti biennali
I coefficienti nascono con la legge 8 agosto 1995, n. 335, conosciuta come riforma Dini. L’articolo 1, comma 6 stabilisce il collegamento tra montante, età dell’assicurato e pensione annua contributiva.
Il testo originario prevedeva una revisione ogni dieci anni. Successivamente, la legge 24 dicembre 2007, n. 247, articolo 1, comma 15, ha introdotto la periodicità triennale.
Il decreto-legge n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, ha poi previsto aggiornamenti biennali successivi a quello decorrente dal 2019. La sequenza comprende quindi i bienni 2023–2024, 2025–2026 e 2027–2028.
La revisione utilizza i parametri economici previsti dalla normativa e i dati demografici elaborati dall’ISTAT, che descrivono anche l’evoluzione della speranza di vita. Come spiega l’Istituto nella nota sui parametri previdenziali, una maggiore durata attesa della vita comporta la distribuzione del montante su più anni di pensione. A parità di età di pensionamento e degli altri parametri, l’aumento della speranza di vita riduce quindi il coefficiente di trasformazione. A parità di montante, diminuisce di conseguenza l’importo annuo lordo della pensione contributiva.
Divisori: cosa indicano e come entrano nel calcolo
Accanto ai coefficienti, il decreto riporta i divisori. Sono i valori attuariali dai quali si ricavano le percentuali di trasformazione. Il rapporto matematico è semplice: il coefficiente, espresso in forma decimale, è il reciproco del divisore. Per ottenere la percentuale si divide 100 per il divisore.
Coefficiente percentuale = 100 ÷ divisore
Di conseguenza, la pensione annua contributiva può essere rappresentata anche come montante diviso per il divisore. I valori pubblicati sono arrotondati: le due operazioni possono quindi produrre piccoli scostamenti.
La nota tecnica ministeriale relativa alla revisione 2025 illustra la metodologia e il rapporto tra queste grandezze. Il divisore incorpora probabilità di sopravvivenza, prestazioni ai superstiti e parametri finanziari.
Non corrisponde quindi al semplice numero di anni che resterebbero da vivere al pensionato. È una grandezza attuariale che tiene conto del valore attuale medio delle prestazioni pensionistiche considerate. A parità di montante, un divisore più alto produce una pensione annua più bassa. Nella tabella, all’aumentare dell’età diminuisce il divisore e cresce il coefficiente.
La tabella dei nuovi valori fino al 31 dicembre 2028
Di seguito i divisori e i coefficienti riportati nell’allegato al decreto direttoriale del 16 ottobre 2026, applicabili dal 1° gennaio 2027.
| Età compiuta | Divisore | Coefficiente di trasformazione |
|---|---|---|
| 57 anni | 24,080 | 4,153% |
| 58 anni | 23,507 | 4,254% |
| 59 anni | 22,929 | 4,361% |
| 60 anni | 22,345 | 4,475% |
| 61 anni | 21,756 | 4,596% |
| 62 anni | 21,163 | 4,725% |
| 63 anni | 20,565 | 4,863% |
| 64 anni | 19,963 | 5,009% |
| 65 anni | 19,357 | 5,166% |
| 66 anni | 18,747 | 5,334% |
| 67 anni | 18,136 | 5,514% |
| 68 anni | 17,523 | 5,707% |
| 69 anni | 16,908 | 5,914% |
| 70 anni | 16,290 | 6,139% |
| 71 anni | 15,669 | 6,382% |
Fonte: allegato al decreto direttoriale del 16 ottobre 2026, pagina 3. La tabella indica un tasso di sconto dell’1,5%.
Le età riportate servono a individuare il parametro di calcolo; il diritto al pensionamento dipende dai requisiti previsti per ciascun trattamento.
Il confronto con i coefficienti 2025–2026
Il confronto con il decreto direttoriale del 20 novembre 2024 mostra una riduzione dei coefficienti per tutte le età considerate.
La tabella distingue la differenza in punti percentuali dalla variazione percentuale del coefficiente.
| Età compiuta | Coefficiente 2025–2026 | Coefficiente 2027–2028 | Differenza in punti percentuali | Variazione del coefficiente |
|---|---|---|---|---|
| 57 anni | 4,204% | 4,153% | -0,051 | -1,21% |
| 58 anni | 4,308% | 4,254% | -0,054 | -1,25% |
| 59 anni | 4,419% | 4,361% | -0,058 | -1,31% |
| 60 anni | 4,536% | 4,475% | -0,061 | -1,34% |
| 61 anni | 4,661% | 4,596% | -0,065 | -1,39% |
| 62 anni | 4,795% | 4,725% | -0,070 | -1,46% |
| 63 anni | 4,936% | 4,863% | -0,073 | -1,48% |
| 64 anni | 5,088% | 5,009% | -0,079 | -1,55% |
| 65 anni | 5,250% | 5,166% | -0,084 | -1,60% |
| 66 anni | 5,423% | 5,334% | -0,089 | -1,64% |
| 67 anni | 5,608% | 5,514% | -0,094 | -1,68% |
| 68 anni | 5,808% | 5,707% | -0,101 | -1,74% |
| 69 anni | 6,024% | 5,914% | -0,110 | -1,83% |
| 70 anni | 6,258% | 6,139% | -0,119 | -1,90% |
| 71 anni | 6,510% | 6,382% | -0,128 | -1,97% |
Fonte: elaborazione sui valori dei decreti del 20 novembre 2024 e del 16 ottobre 2026. Differenza = nuovo coefficiente − precedente coefficiente. Variazione percentuale = (nuovo ÷ precedente − 1) × 100. Risultati arrotondati.
A 60 anni la diminuzione è di 0,061 punti percentuali, equivalente a circa l’1,34% del coefficiente precedente. A 67 anni il calo è di 0,094 punti, pari a circa l’1,68%. Queste variazioni misurano l’effetto sulla pensione contributiva, o sulla relativa quota, a parità di montante e di età di calcolo.
Un esempio a 60 anni: quanto cambia l’importo
Consideriamo un montante contributivo ipotetico di 300.000 euro e un’età di calcolo di 60 anni esatti.
Con il coefficiente 2025–2026 del 4,536%, la pensione annua contributiva risulta pari a 13.608 euro lordi. Applicando il nuovo 4,475%, l’importo diventa 13.425 euro lordi. La differenza è di 183 euro lordi annui, equivalenti a circa 14,08 euro lordi per ciascuna delle tredici mensilità.
L’esempio isola soltanto il cambiamento del coefficiente. Mantiene invariati montante ed età e non confronta due effettive date di pensionamento della stessa persona. Nel sistema misto, gli importi rappresentano esclusivamente la quota contributiva. Alla somma va aggiunta la parte retributiva eventualmente spettante, secondo le regole descritte dall’INPS sul calcolo della pensione.
Come leggere gli effetti del nuovo biennio
I nuovi coefficienti si applicano alle componenti contributive delle pensioni con decorrenza nel biennio 2027–2028. La revisione dei coefficienti non comporta, di per sé, il ricalcolo delle pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2027. Il confronto tra tabelle consente di misurare il cambiamento della conversione del montante. L’importo effettivo di una futura pensione dipenderà però anche dai contributi ulteriormente accreditati, dalla rivalutazione e dall’età di uscita.
Per questo, un coefficiente più basso rispetto al biennio precedente non permette, da solo, di stabilire la differenza tra due assegni reali. Occorre conoscere il montante utilizzato e, nel sistema misto, il peso delle diverse quote che andranno a comporre la pensione finale.
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