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Servizio di leva e TFS: quando il computo è senza oneri

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Il computo del servizio militare di leva ai fini del TFS resta un tema tecnico ma rilevante, soprattutto quando si tratta di capire se il periodo possa essere valorizzato gratuitamente oppure richieda un riscatto. La risposta passa dal quadro normativo e dalla prassi previdenziale.

Computo del servizio di leva nel TFS: il quadro tra norma e prassi INPS

Un recente intervento diffuso dal SIULP ha richiamato l’attenzione sulla valutazione del servizio militare di leva ai fini del trattamento di fine servizio. Il punto centrale è questo: se il congedo è intervenuto dopo il 30 gennaio 1987, il periodo di leva viene considerato gratuitamente ai fini del TFS; se invece il congedo è anteriore a quella data, la valorizzazione ai fini del trattamento di fine servizio può passare, secondo la ricostruzione sindacale e in base alla posizione individuale, attraverso un riscatto oneroso.

Si tratta di un chiarimento utile, perché tocca un aspetto che spesso viene confuso con la diversa disciplina pensionistica. Il tema, infatti, non riguarda in astratto il servizio di leva, ma il suo effetto specifico sul TFS, cioè sulla buonuscita spettante al personale che rientra ancora in questo regime.

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La norma di riferimento, tra personale militare e polizia

Il criterio di base è uno: il servizio di leva è valutabile ai fini del TFS se era in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, oppure se è stato prestato successivamente. La data spartiacque, quindi, è il 30 gennaio 1987.

Per il personale militare, questo principio si ritrova oggi nell’articolo 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, cioè nel Codice dell’ordinamento militare. Per il personale delle Forze di polizia in regime di diritto pubblico, invece, il riferimento operativo più immediato passa soprattutto dalle indicazioni INPS sull’indennità di buonuscita e dalla scheda sui servizi utili ai fini della buonuscita, che richiama espressamente il servizio militare di leva in corso o successivo al 30 gennaio 1987.

Nello stesso quadro si inserisce anche la circolare INPS n. 175 del 9 luglio 1992, che ricostruisce il criterio temporale applicabile. Diverso, invece, è il richiamo all’articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, citato nelle note all’articolo 2052 (COM): quel passaggio riguarda il trattamento di quiescenza e il computo pensionistico, non direttamente il TFS.

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Sul piano pratico, però, è bene distinguere tra principio e procedura. Il presupposto del computo senza oneri dopo il 30 gennaio 1987 trova fondamento nella legge e nelle indicazioni INPS. Diverso è il tema della valorizzazione concreta del periodo, che dipende anche dalla posizione assicurativa, dalla documentazione disponibile e dagli adempimenti svolti dall’amministrazione.

Cosa significa in concreto per il personale interessato

Per chi vuole capire se il servizio di leva incide sulla propria buonuscita, il primo controllo da fare riguarda la data del congedo e il regime di fine servizio applicato. Se il periodo di leva rientra nella finestra riconosciuta dalla legge, sussistono in linea generale i presupposti normativi per la valutazione senza oneri. Se invece il congedo è anteriore al 30 gennaio 1987, il tema da verificare diventa quello del possibile riscatto oneroso.

In questa materia conviene comunque evitare automatismi teorici. Una cosa è il principio normativo, un’altra è la sua traduzione nella posizione individuale. Per questo, in presenza di dubbi, resta essenziale verificare quanto risulta nella posizione assicurativa, nella documentazione matricolare e negli atti trasmessi dall’amministrazione all’INPS. In caso di incertezza, può essere utile anche un confronto con un CAF o un patronato, per verificare se sussistano o meno i presupposti per il computo gratuito del servizio.

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