TFR e TFS

TFR e TFS, tempistiche per la liquidazione

In attesa della Corte Costituzionale ad oggi liquidazione in 3 parti.

Il TFR e TFS sono il trattamento di fine rapporto o servizio dei dipendenti statali. Ad oggi tale trattamento è liquidato in 3 tranche a secondo della somma, ma tutto potrebbe cambiare presto.

Un ricorso presentato da una dipendente del Ministero della Giustizia, dopo aver ricevuto  il TFR dopo 27 mesi, è stato accolto dal Tribunale del Lavoro di Roma, dando ragione alla ricorrente.

I giudici hanno così espresso la propria sentenza, stabilendo che la liquidazione deve essere versata in tempi più ristretti, soprattutto a quei dipendenti che si trovano in età avanzata, Il tribunale ha presentando poi una richiesta di “incostituzionalità”.

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Ora spetta alla Corte Costituzionale pronunciarsi in merito, con la possibilità più che concreta di annunciare l’illegittimità dei ritardi con i quali viene corrisposto il Tfr e il Tfs per i dipendenti pubblici. La sentenza è attesa per aprile 2019 e se confermata renderebbe i TFR e TFS uguali ai dipendenti privati.

Pagamento del TFR/TFS dipendenti pubblici

A partire dal 1° gennaio 2014, i dipendenti ricevono il TFR o TFS, nel seguente modo:

  • in unica soluzione: se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
  •  in 2 rate annuali: se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo);
  •  in 3 rate annuali: se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. Con il pagamento della seconda e terza somma rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del pagamento della prima.
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Termini di pagamento

  • in caso di cessazione del rapporto di lavoro per inabilità o decesso, entro 105 giorni;
  • per la cessazione del rapporto di lavoro è per pensionamento con il raggiungimento dei requisiti per servizio o per età, non prima di un anno;
  • non prima di 24 mesi se la cessazione del rapporto di lavoro avviene per dimissioni volontarie (licenziamento, destituzione del servizio, con o senza diritto a pensione, ecc…).

Fonte: termometropolitico.it e orizzontescuola.it

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