Fesi e soldi

Anticipo TFR per dipendenti pubblici

Come funzionano e chi può richiederlo.

L’anticipo del TFR e TFS è uno strumento interessante, ma al momento non è ancora prevista alcuna forma utile per garantire i dipendenti pubblici di attingere in anticipo alla loro liquidazione.

Un interessante articolo pubblicato sul sito lavoro e diritti, spiega come poter richiedere l’anticipo del TFR/TFS e le modalità. Di seguito si propone un estratto dell’articolo la cui completezza può essere letta seguendo il link a fine pagina.

I dipendenti pubblici possono richiedere l’anticipo del TFR? Qual è la differenza con il TFS? Partiamo dal presupposto che il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un elemento della retribuzione che matura ogni mese, ma viene pagato solo alla cessazione del rapporto.

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Una deroga è prevista per i dipendenti privati con almeno 8 anni di anzianità in azienda; per loro infatti è possibile richiedere l’anticipo del TFR in misura pari al 70% di quanto maturato per acquisto prima casa, spese sanitarie ovvero congedi parentali e formativi e altre specifiche motivazioni. Se si stanno cercando informazioni su questo argomento è utile leggere la nostra guida specifica per dipendenti privati: Anticipo TFR: richiesta, calcolo e disciplina.

Anticipo TFR dipendenti pubblici

l’anticipo del TFR non è previsto per i dipendenti pubblici. Questi infatti non hanno diritto ad alcun anticipo sia che questo riguardi il Trattamento di Fine Servizio (TFS) che il Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Ma andiamo con ordine e vediamo per prima cosa qual è la differenza fra TFR e TFS.

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Differenza fra TFR e TFS

Il TFS è una somma di denaro liquidata al lavoratore alla cessazione del rapporto. Ne hanno diritto gli iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato (incluso nella Gestione Dipendenti Pubblici dell’Inps) assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e che hanno risolto il rapporto di lavoro con almeno un anno di iscrizione.

Il TFR è anch’essa una somma che spetta al dipendente quando termina il rapporto di lavoro, ma di cui hanno diritto i lavoratori:

  • assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 (eccetto le cosiddette categorie “non contrattualizzate” ad esempio militari, docenti e ricercatori universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato);
  • con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 e della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;
  • con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e che aderiscono a un fondo di previdenza complementare.
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Approfondisci l’argomento dalla Fonte: lavoroediritti.com

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