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Legge di bilancio, adeguamento aspettativa vita e accesso pensione per militari e poliziotti Legge di bilancio, adeguamento aspettativa vita e accesso pensione per militari e poliziotti

Legge di Bilancio: pensioni militari, requisiti e speranza di vita

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Le misure sugli incrementi dei requisiti pensionistici previste dalla Manovra 2026 confermano l’intervento già emerso nel dibattito parlamentare e ne precisano il calendario di applicazione.

Pensioni: cosa cambia per militari e forze di polizia con la Manovra 2026

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) conferma l’innalzamento dei requisiti pensionistici che era già emerso nel percorso parlamentare e che avevamo ricostruito nel precedente approfondimento: Legge di bilancio: pensioni militari, sale età di vecchiaia. Nel testo definitivo, la misura conferma l’articolazione su due livelli: da un lato l’adeguamento legato alla speranza di vita; dall’altro una maggiorazione aggiuntiva mirata al personale dei comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico.

L’impostazione della norma è chiara: i requisiti pensionistici vengono riallineati progressivamente, con un calendario di incrementi in mesi e con un meccanismo che tiene conto del confronto con i requisiti dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO).

L’adeguamento “generale” alla speranza di vita: un mese nel 2027

Il primo intervento, indicato al comma 185, riguarda l’adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico determinato con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro (il consueto adeguamento legato alla speranza di vita). In termini pratici, l’aumento può riflettersi sui requisiti anagrafici e/o contributivi previsti dalle varie prestazioni, quindi sia sulla pensione di vecchiaia sia sulla pensione anticipata/di anzianità, secondo le regole applicabili al singolo ordinamento.

Per il solo anno 2027, l’adeguamento è fissato in un mese: è una quantificazione valevole soltanto per quell’anno, perché la norma la prevede “limitamente al 2027”. Dal 1° gennaio 2028 non si “azzerano” gli adeguamenti: semplicemente tornano a valere gli incrementi che saranno determinati dal decreto direttoriale. In altre parole, dal 2028 l’aumento potrà essere uguale, diverso o anche nullo, a seconda di quanto stabilirà il decreto (e non è quantificato in questa Legge di Bilancio 2026).

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In pratica: per chi matura i requisiti dal 2027, l’adeguamento “scatta” già nel 2027 nella misura di 1 mese; dal 2028 in avanti valgono le ulteriori determinazioni del decreto direttoriale.

L’incremento aggiuntivo per Difesa, Polizie e Vigili del fuoco: +3 mesi a regime

Accanto all’adeguamento generale, il comma 180 introduce una misura specifica per il personale dei comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico: militari delle Forze armate (compresa l’Arma dei Carabinieri), Guardia di Finanza, Forze di polizia a ordinamento civile e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Per questi comparti, in via aggiuntiva rispetto alle regole generali, è previsto un incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico quando risultano inferiori a quelli vigenti nell’AGO: l’effetto può quindi riflettersi, a seconda dei casi, sui requisiti anagrafici (vecchiaia) e/o contributivi (anticipata/anzianità) previsti dall’ordinamento di appartenenza.

Il calendario è progressivo:

  • +1 mese nel 2028;
  • +1 ulteriore mese nel 2029 (totale: 2 mesi);
  • +1 ulteriore mese dal 2030 (totale: 3 mesi, a regime).

A regime, quindi, l’incremento aggiuntivo arriva a tre (3) mesi complessivi.

La legge precisa inoltre che eventuali “eccedenze” determinate dall’applicazione di questa misura non comportano l’applicazione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri.

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In sintesi: il comma 185 quantifica l’adeguamento solo per il 2027 (+1 mese, perché la norma parla espressamente di applicazione “limitamente all’anno 2027”); dal 2028 l’adeguamento generale torna ad essere quello determinato dal decreto direttoriale. Per i comparti Difesa/Sicurezza/VVF, il comma 180 aggiunge invece un incremento “di comparto” pari a +1 mese nel 2028, +2 mesi nel 2029 e +3 mesi dal 2030, in aggiunta agli eventuali adeguamenti generali fissati dal decreto.

Possibili esclusioni o applicazione parziale: il ruolo del DPCM

La legge disciplina un correttivo al comma 181 (sempre riferito ai comparti Difesa/Sicurezza/VVF): con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti (Difesa, Interno, Giustizia) e di concerto con il MEF, possono essere individuate specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità dell’impiego, l’ulteriore incremento previsto dal comma 180 possa non trovare applicazione oppure applicarsi parzialmente.

L’obiettivo dichiarato è calibrare l’intervento tenendo conto delle funzioni operative e delle esigenze organizzative, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Un esempio pratico per i militari: limite ordinamentale a 60 anni (simulazione)

Esempio semplificato, utile solo a capire “in mesi” l’effetto delle due misure (comma 185 per il 2027; comma 180 dal 2028). È una simulazione generale: per ogni dipendente in divisa servono valutazioni puntuali; inoltre il comma 180 opera solo se i requisiti del comparto risultano inferiori a quelli AGO.

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Ipotesi: limite base 60 anni.

  • 60 anni nel 2027: requisito 60 anni + 1 mese (adeguamento comma 185).
  • 60 anni nel 2028: possibile +1 mese (comma 180) in aggiunta agli eventuali adeguamenti generali dal 2028 determinati dal decreto (non quantificati in legge).

  • 60 anni nel 2029: possibile +2 mesi (comma 180) in aggiunta agli eventuali adeguamenti generali dal 2028 determinati dal decreto (non quantificati in legge).

  • 60 anni dal 2030: possibile +3 mesi (comma 180, a regime) in aggiunta agli eventuali adeguamenti generali dal 2028 determinati dal decreto (non quantificati in legge).

In breve: dal 2028 al 2030 la quota “di comparto” cresce da 1 a 3 mesi; a questa si sommano gli eventuali adeguamenti generali dal 2028 determinati dal decreto direttoriale.

Approfondimento:

Testo ufficiale in Gazzetta Ufficiale: Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199).


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