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Previdenza dedicata militari e polizia: ODG Camera e coefficienti

L’ODG 9/02750/125 (Camera) riporta al centro il tema della previdenza “dedicata”: perequazione della quota contributiva e coefficienti per militari, forze di polizia e Vigili del Fuoco. Cosa prevede l’atto e cosa aspettarsi.
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La previdenza “dedicata” torna al centro del dibattito per il personale di Forze Armate, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco: un tema rilevante per chi lascia il servizio a età più basse rispetto alla generalità dei dipendenti pubblici. Un atto di indirizzo parlamentare e il successivo rilancio sui social riaccendono l’attenzione sul tema.

Perché si parla di “previdenza dedicata”

Nel confronto pubblico degli ultimi mesi ricorrono due concetti diversi, spesso confusi tra loro: previdenza complementare e previdenza dedicata.

Previdenza complementare e previdenza dedicata: non sono la stessa cosa

  • Previdenza complementare: riguarda, in linea generale, tutti i lavoratori (inclusi militari e poliziotti) e serve a costruire una rendita aggiuntiva da affiancare alla pensione futura. Per un inquadramento completo, vedi l’approfondimento su previdenza complementare per militari e Forze di Polizia. Per il comparto Difesa e Sicurezza le norme di principio esistono, ma la previdenza complementare di comparto, ad oggi, non risulta ancora pienamente operativa: risultano ancora necessari passaggi attuativi e regole di dettaglio.

  • Previdenza dedicata (espressione usata nel dibattito politico-sindacale e ormai divenuta la sintesi con cui si indica il tema): indica, in concreto, l’ipotesi di perequazione della quota contributiva della pensione per chi cessa dal servizio con limiti di età o regole di uscita più basse rispetto alla generalità dei dipendenti pubblici. In termini pratici, nel dibattito la perequazione viene descritta come l’applicazione, al montante contributivo individuale, del coefficiente di trasformazione corrispondente a un’età anagrafica più elevata (quella di accesso al pensionamento della generalità dei dipendenti pubblici), così da attenuare l’effetto dell’uscita anticipata sulla sola componente contributiva.

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Coefficienti di trasformazione del montante contributivo e uscita anticipata

Nella componente calcolata con il sistema contributivo, l’importo annuo dipende dal montante contributivo individuale e dal coefficiente di trasformazione, che varia (in genere) con l’età: più l’età è alta, più il coefficiente tende a essere favorevole.

Per il personale del Comparto difesa/sicurezza/soccorso pubblico, la cessazione dal servizio può avvenire per limiti di età o di servizio previsti dall’ordinamento (variabili per ruolo e grado), spesso a età anagrafiche inferiori rispetto alla generalità dei dipendenti pubblici. Nel dibattito sulla “previdenza dedicata” la questione è proprio questa: evitare che l’uscita a età più basse si traduca automaticamente in una penalizzazione della quota contributiva, con conseguente riduzione dell’assegno pensionistico.

L’Ordine del Giorno 9/02750/125 e il rilancio sui social

Nel corso dell’esame parlamentare della Legge di Bilancio 2026, è stato presentato l’Ordine del Giorno 9/02750/125. Dalla scheda atti della Camera (AIC) risulta che l’ODG impegna il Governo a valutare misure di perequazione previdenziale per il personale del Comparto.

Successivamente, la deputata Paola Chiesa ha richiamato l’iniziativa anche sui social, riprendendo i contenuti dell’atto.

Cosa prevede l’Ordine del Giorno

Secondo la scheda atti della Camera (AIC), l’atto di indirizzo:

  • richiama la necessità di misure di perequazione previdenziale per Forze Armate, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco in diverse ipotesi di cessazione dal servizio (limiti di età, anzianità, decesso o infermità);

  • prospetta, per la parte contributiva, un calcolo che utilizzi un coefficiente di trasformazione riferito a un’età anagrafica più alta, in linea con l’accesso al pensionamento della generalità dei dipendenti pubblici;

  • introduce un passaggio specifico per i casi connessi all’ausiliaria (richiamando l’art. 995 del Codice dell’ordinamento militare), prevedendo l’utilizzo di un coefficiente “ridotto” per evitare squilibri rispetto a chi non accede a tale istituto;

  • richiama anche l’esigenza di individuare coperture finanziarie per rendere praticabili eventuali interventi normativi.

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È già una norma? E cosa succede ora?

È un punto essenziale per inquadrare correttamente la notizia: l’Ordine del Giorno è un atto di indirizzo e, di conseguenza, non modifica automaticamente le regole pensionistiche. Proprio perché non è una norma, non compare nel testo della legge di bilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Per consultare l’atto parlamentare di riferimento, vedi la Scheda Camera (AIC) – ODG 9/02750/125.

In termini pratici, non comporta effetti automatici sul calcolo della pensione: perché l’ipotesi diventi applicabile servirebbero testi ufficiali (norme) e coperture finanziarie, oltre alla calendarizzazione e all’esame nelle sedi competenti.

In sintesi, l’Ordine del Giorno 9/02750/125 segnala un’attenzione politica su un tema molto sentito dal personale prossimo alla quiescenza: la perequazione della quota contributiva per chi cessa dal servizio prima della generalità dei dipendenti pubblici. Gli eventuali sviluppi dipenderanno dalla calendarizzazione e dai testi ufficiali che dovessero seguire, inclusa la verifica delle coperture. Nel corso del tempo, inoltre, diversi parlamentari hanno depositato proposte di legge sul tema della perequazione previdenziale per militari e forze di polizia: una ricostruzione puntuale è disponibile nell’approfondimento previdenza e pensioni militari/polizia: coefficienti e proposte di legge.

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Nota: questo articolo riassume e inquadra un atto di indirizzo parlamentare e il relativo rilancio sui social. Per la massima accuratezza è sempre opportuno verificare i testi ufficiali degli atti parlamentari e delle norme eventualmente approvate.


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