La Corte dei conti, Sezioni Riunite, chiarisce alcune regole su riscatti e maggiorazioni per il personale militare, con particolare rilievo per chi possiede una quota retributiva consistente (anzianità maturata prima del 1° gennaio 1996) e che, tramite il riscatto di periodi pre‑ruolo e, nei casi previsti, di servizi operativi ante 1998, può raggiungere la soglia dei 18 anni al 31.12.1995 accedendo al retributivo pieno anziché al misto.
Riscatti e maggiorazioni: cosa cambia con la sentenza n. 8/2025 delle Sezioni Riunite
Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede giurisdizionale, hanno esaminato in udienza il 4 giugno 2025 e depositato il 2 luglio 2025 la sentenza n. 8/2025/QM/SEZ, definendo una questione di massima sugli articoli 5 e 7 del d.lgs 165/1997 (maggiorazioni e riscatti) in relazione all’art. 1849 del d.lgs 66/2010. Il procedimento origina dall’appello dell’INPS contro una decisione della Sezione giurisdizionale per la Sicilia sulla valorizzazione dei periodi pre‑ruolo e sull’accesso al sistema di calcolo retributivo.
Cosa ha deciso la Corte
In sintesi, conta il periodo di servizio effettivamente svolto: il riconoscimento matura quando quel periodo si è verificato, non dal giorno in cui si presenta la domanda. In altre parole, il diritto nasce dal servizio reso, mentre la domanda serve a esercitarlo.
È possibile considerare fino a cinque anni complessivi di periodi utili. Anche chi risulta già arrivato a quel tetto può riordinare i periodi valorizzati, dando priorità a quelli più risalenti, purché si resti dentro ai cinque anni totali.
Per i servizi svolti con particolari indennità tutti prima del 31 dicembre 1997, è ammessa una valorizzazione superiore ai cinque anni. Questa possibilità, però, non si estende a periodi successivi a quella data.
Perché è importante questa sentenza
Questa decisione mette ordine e offre certezze. Anzitutto allinea il modo in cui, in tutta Italia, vengono valutati i periodi di servizio: persone e uffici sanno quali periodi contano e come farli valere. In secondo luogo valorizza percorsi spesso trascurati, come i periodi prima dell’assunzione stabile o quelli svolti in contesti particolari, permettendo di recuperare tempo utile entro un limite complessivo ragionevole. C’è anche un beneficio pratico immediato: chi aveva già raggiunto quel limite può riorganizzare i periodi considerati, dando spazio a quelli più risalenti se risultano più favorevoli.
Per molti appartenenti con anzianità significativa alle spalle, questa ricomposizione può fare la differenza sull’anzianità utile complessiva. In casi concreti, infatti, i periodi recuperati possono consentire di raggiungere i 18 anni al 31.12.1995 e quindi accedere a un calcolo della pensione con metodo retributivo anziché con il misto.
Cosa cambia: anni da valorizzare, riordino dei periodi e casi prima del 1998
In concreto, la decisione consente di mettere a valore fino a cinque anni complessivi di periodi utili: periodi pre‑ruolo (ad esempio corsi, accademie, addestramento) e, nei limiti previsti, servizi operativi con indennità. Chi si trova già vicino o oltre quel limite può riordinare i periodi da considerare, dando precedenza a quelli più risalenti, così da comporre al meglio il proprio “pacchetto” entro il tetto consentito.
Per chi ha svolto servizi con particolari indennità tutti prima del 31 dicembre 1997 (ad esempio attività di volo, navigazione, servizio di confine o in reparti di campagna), è ammessa una valorizzazione anche oltre i cinque anni. Questa possibilità resta però confinata ai periodi interamente anteriori a quella data e non si estende a ciò che viene dopo. In particolare, i periodi successivi al 1997 non possono far crescere ulteriormente gli aumenti oltre i cinque anni.
Infine, la domanda serve ad avviare la pratica e definisce gli oneri da versare; ma la possibilità di far valere quei periodi nasce dal servizio svolto, cioè da quando quel tempo è stato effettivamente prestato.
Esempi pratici
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Esempio A (pre‑ruolo): ho 5 anni di maggiorazioni già conteggiati per periodi 2000–2010. Posso ricomporre il quinquennio valorizzando periodi pre‑1998 riscattabili e riducendo quelli più recenti, seguendo l’ordine cronologico, restando sempre entro 5 anni totali.
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Esempio B (indennità ante ’98): ho 6 anni per attività di volo tutti prima del 31.12.1997: sono valorizzabili anche oltre i cinque anni, ma non ulteriormente aumentabili con periodi successivi.
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Esempio C (sistema di calcolo): se, con i riscatti, raggiungo o supero 18 anni al 31.12.1995, l’assegno si calcola con metodo retributivo; se resto sotto i 18, rimane misto.
Fonti e approfondimenti
Questa sintesi ha finalità informativa e non costituisce consulenza legale o previdenziale. Per i casi concreti si invita a leggere il testo integrale della sentenza, attenersi alle norme ufficiali ed eventualmente rivolgersi a un professionista. Per i passaggi applicativi (domanda, oneri, rate) è necessario verificare la propria posizione contributiva e la documentazione utile.
- Corte dei conti – Sezioni riunite (sentenza n. 8/2025/QM/SEZ) — Scheda ufficiale e download del PDF
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