Pensione, il blocco del contratto non deve rientrare nel calcolo
Dopo una sentenza della Corte dei Conti, la riparazione al danno.
Nel calcolo della pensione per gli appartenenti alla Forze Armate; una recente sentenza ha stabilito che non si deve tener conto del blocco dei contratti dal 2011 al 2015 altrimenti si genera un blocco stipendiale all’infinito.
Proponiamo un estratto del seguente articolo la cui completezza può essere letta seguendo il link indicato a fine pagina.
Importante sentenza della Corte dei Conti in merito al calcolo della pensione per le Forze Armate; i giudici della Sezione giurisdizionale della Regione Calabria hanno accolto il ricorso presentato da un ex colonnello della Guardia di Finanza; il quale ha chiesto e ottenuto il riconoscimento, ai fini pensionistici, degli scatti stipendiali maturati dal 2011 al 2015, periodo del blocco contrattuale.
L’articolo con la spiegazione delle ragioni:
Secondo la tesi difensiva dell’ex Colonnello delle Fiamme Gialle, accolta dalla Corte dei Conti, non è corretto che la pensione fosse stata calcolata tenendo conto di stipendi percepiti nel 2010, ossia su una base economica inferiore all’anzianità giuridicamente rivestita al momento del collocamento in congedo.
D’altronde, come ricordato dalla difesa del ricorrente (curata dallo studio S&P di Roma, precisamente dagli avvocati Saccucci e Magnano), il blocco stipendiale del triennio 2011-2013, poi prorogato per altri due anni prima che il rinnovo per il 2016-2018 intervenisse per adeguare gli stipendi per la Guardia di Finanza e per il resto delle Forze Armate, è stato affrontato dalle sentenze 304/2013, 310/2013 e 154/2014 della Consulta la quale ha sì riconosciuto la legittimità della cristallizzazionedegli incrementi economici (visto il periodo di difficoltà allora vissuto dal Paese e la conseguente necessità di una spending review) ma ha sottolineato che questo fenomeno sarebbe dovuto essere limitato nel tempo.
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