Con una recente circolare, l’INPS riordina in un unico quadro i termini di pagamento e le regole di rateizzazione del TFS e del TFR per i dipendenti pubblici. Per il personale dei comparti Difesa, sicurezza e soccorso pubblico, il documento conferma l’impianto già noto, ma chiarisce anche l’effetto della legge di Bilancio 2026 sulla riduzione dei tempi in alcune ipotesi di cessazione dal servizio. Resta invece sullo sfondo il tema di una revisione più ampia della disciplina, più volte richiamata dalla Corte costituzionale, ma non ancora tradotta in un intervento organico del legislatore.
TFS e TFR, cosa cambia secondo la circolare INPS
La circolare INPS, oltre a riepilogare le norme attualmente vigenti per l’erogazione del TFS e del TFR, compresi i termini speciali per i casi di pagamento più rapido, richiama anche uno degli elementi più rilevanti introdotti dalla recente legge di Bilancio: la riduzione da dodici a nove mesi del termine dilatorio per il pagamento del primo rateo nei casi di cessazione per raggiungimento dei limiti di età, di servizio o per collocamento a riposo d’ufficio, ma solo per chi matura i requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2027, come riepilogato nella circolare INPS n. 30 del 27 marzo 2026. Per chi li matura il diritto entro il 31 dicembre 2026, resta invece il termine di dodici mesi, cui si aggiungono i tre mesi tecnici per il pagamento.
La circolare precisa inoltre che restano fermi i termini già previsti nelle altre ipotesi: entro 105 giorni in caso di decesso o inabilità; dopo ventiquattro mesi, più tre, negli altri casi di cessazione, comprese le dimissioni volontarie.
Il focus sui comparti Difesa e sicurezza
Per Forze armate, Forze di polizia a ordinamento civile e militare e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, la circolare INPS conferma che l’erogazione del TFS segue i termini previsti per la generalità dei dipendenti pubblici, calibrati però sulla specifica disciplina pensionistica applicabile a ciascun comparto.
La novità dei nove mesi produce effetti anche sul personale militare collocato in ausiliaria, nei casi indicati dalla normativa, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia dal 1° gennaio 2027. È un passaggio rilevante perché conferma, anche per il personale in divisa, l’impatto concreto della modifica introdotta dalla legge n. 199 del 2025.
Rateizzazione e interessi in caso di ritardo
La circolare riepiloga anche le soglie di rateizzazione. Il TFS o TFR viene pagato in un’unica soluzione fino a 50.000 euro lordi; in due rate annuali se l’importo supera 50.000 euro ma resta sotto 100.000 euro; in tre rate annuali se è pari o superiore a 100.000 euro. Le rate successive alla prima continuano a essere corrisposte dopo dodici mesi.
Resta inoltre confermato che, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, spettano gli interessi calcolati al tasso legale per ogni giorno di ritardo.
Un quadro ancora aperto sui tempi di pagamento
Più che introdurre una riforma generale, la circolare INPS offre un quadro riepilogativo aggiornato e utile soprattutto per il personale prossimo al collocamento in congedo o a riposo. Per il comparto Difesa e sicurezza, l’aspetto più rilevante riguarda la conferma dei termini applicabili e l’anticipazione a nove mesi, dal 2027, nei casi collegati ai limiti ordinamentali. Resta però aperto il tema di una revisione complessiva della disciplina sul pagamento del TFS e del TFR, più volte richiamata dalla Corte costituzionale, che nelle proprie pronunce ha rimesso al legislatore l’eventuale intervento di riordino dei termini oggi ancora vigenti.
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