Parlamento Italiano

Perequazione delle pensioni dei militari: in Parlamento due proposte quasi identiche

Presentate in due periodi diversi, le proposte  condividono gran parte dei contenuti.

Ad inizio anno 2023 alcuni parlamentari del Partito Democratico, promossa dall’Onorevole Graziano presente in Commissione Difesa, hanno presentarono una proposta di legge quale disposizione perequativa in materia di calcolo del trattamento pensionistico del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Una proposta praticamene identica è stata depositata in Senato dai parlamentari di maggioranza su iniziativa di alcuni senatori e portata avanti dalla Senatrice Pucciarelli. Il concetto di base è lo stesso, ovvero: disposizione perequativa in materia di calcolo del trattamento pensionistico del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le due proposte sono state messe a confronto, evidenziando nell’una e nell’altra le variazioni degli articoli per ogni disegno di legge. Da notare come la proposta della Senatrice Pucciarelli consta di 4 articoli dove il numero 3, a differenza della proposta del PD, va a modificare la legge 165/1997.

Ciò che si nota, a parte alcuni termini e le fonti di riferimento alle tabelle allegate, che le coperture finanziarie sono stabilite in misura differente per i vari anni.

Le due proposte a confronto:

Proposta Legge agli atti parlamentari della Camera dei Deputati con il numero 817 del 25 gennaio 2023, d’iniziativa dei deputati: Graziano, Fassino, Carè, De Maria

Proposta Legge agli atti parlamentari del Senato con il numero 606 del 20 marzo 2023, d’iniziativa dei senatori Pucciarelli, Bergesio, Bizzotto, Claudio Borghi, Cantù, Dreosto, Paganella, Pirovano, Spelgatti, Stefani e Testor

Art. 1.

(Coefficiente di trasformazione)

1.      Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nonché dall’articolo 992 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza, l’importo della pensione annua è determinato, nella parte contributiva, applicando il coefficiente di trasformazione previsto per l’età anagrafica stabilita per l’accesso al pensionamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo quanto stabilito dalla tabella « A » dell’allegato 2 annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, e dalla tabella « A » annessa alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 1.

(Coefficiente di trasformazione)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165, nonché dall’articolo 992 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66,per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 19,comma 1, della legge 4 novembre 2010,n.183, che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza, nonché per infermità e decesso, l’importo della pensione annua è determinato, nella parte contributiva, utilizzando il coefficiente di trasformazione previsto per l’età anagrafica stabilita per l’accesso al pensionamento dei dipendenti pubblici civili, di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, secondo quanto stabilito dalla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n.335.

Art. 2.

(Adeguamento automatico)

1. In caso di rideterminazione dei requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento di cui all’articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché di revisione dei coefficienti di trasformazione di cui alla tabella « A » dell’allegato 2 annesso alla legge n. 247 del 2007 e alla tabella « A » annessa alla legge n. 335 del 1995, il coefficiente di trasformazione da applicare al personale di cui all’articolo 1 della presente legge è automaticamente adeguato al coefficiente di trasformazione previsto per l’età anagrafica stabilita per l’accesso al pensionamento di vecchiaia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 2.

(Adeguamento automatico)

1. In caso di rideterminazione dei requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, nonché di revisione dei coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n.335, il coefficiente di trasformazione da applicare al personale di cui all’articolo 1 della presente legge è automaticamente adeguato a quello previsto per l’età anagrafica stabilita per l’accesso al pensionamento di vecchiaia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Articolo non presente vedere confronto articolo 3 con articolo 4 per le risorse economiche Art. 3

(Modifica al decreto legislativo 30 aprile

1997, n. 165)

 1. All’articolo 5 del decreto legislativo 30aprile 1997, n.165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai soli fini del calcolo del trattamento pensionistico, gli aumenti di servizio di cui al comma 1 sono attribuiti, in misura totale o parziale, a richiesta degli interessati ».

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 62.340.000 euro per l’anno 2023, in 93.510.000 euro per l’anno 2024, in 124.680.000 euro per l’anno 2025, in 155.850.000 euro per l’anno 2026, in 187.020.000 euro per l’anno 2027, in 218.190.000 euro per l’anno 2028, in 249.360.000 euro per l’anno 2029, in 280.530.000 euro per l’anno 2030 e in 311.700.000 euro annui a decorrere dall’anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 31.170.000 euro per l’anno 2023, 62.340.000 euro per l’anno 2024, 93.510.000 euro per l’anno 2025, 124.680.000 euro per l’anno 2026, 155.850.000 euro per l’anno 2027, 187.020.000 euro per l’anno 2028, 218.190.000 euro per l’anno 2029, 249.360.000 euro per l’anno 2030, 280.530.000 euro per l’anno 2031 e 311.700.000 euro annui a decorrere dall’anno 2032, si provvede:

a) quanto a 31.170.000 euro per l’anno 2023 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 2.340.000 euro per l’anno 2024, 33.510.000 euro per l’anno 2025, 64.680.000 euro per l’anno 2026, 95.850.000 euro per l’anno 2027, 127.020.000 euro per l’anno 2028, 158.190.000 euro per l’anno 2029, 189.360.000 euro per l’anno 2030, 220.530.000 euro per l’anno 2031 e 251.700.000 euro annui a decorrere dall’anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

Queste proposte di legge hanno l’obiettivo di creare uniformità alle pensioni dei Militari e Poliziotti con il resto dei dipendenti pubblici che accedendo più tardi hanno la possibilità di accumulare più contributi.

La particolarità dei Militari e dei Poliziotti, a causa della loro specificità e del tipo di impiego, completano il loro ciclo lavorativo con alcuni anni di anticipo, ciò causa a tale personale una differenza notevole in termini di valore della pensione.

Cosa differente se fosse stata attivata la previdenza complementare già stabilita con alcune leggi relative ai riordini delle carriere.

Nella sostanza, che sia approvata la proposta dei Parlamentari del PD o della Maggioranza di Governo, il personale delle Forze Armate e Poliziotti al momento del loro collocamento in pensione, vedrebbero applicato il coefficiente di trasformazione a loro più favorevole e identificabile con il coefficiente previsto per tutti i dipendenti pubblici che accedono alla pensione per limite di età a 67 anni.

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