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Il congedo, la riserva, ausiliaria fino alla pensione dei militari Il congedo, la riserva, ausiliaria fino alla pensione dei militari

Richiamo in servizio militare: differenze tra riserva, ausiliaria e altre categorie

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Dal richiamo in servizio dei militari alle condizioni e conseguenze giuridiche ed economiche che derivano per le diverse categorie di personale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il richiamo in servizio: quando e come lo Stato può farlo

Il richiamo in servizio è la possibilità, prevista dal Codice dell’ordinamento militare, di impiegare nuovamente militari già collocati in congedo. Le regole cambiano a seconda della categoria di appartenenza, con condizioni specifiche per riserva, ausiliaria e altre situazioni particolari.

Modalità generali di richiamo

Il Codice (art. 986 del COM) prevede tre modalità di richiamo: può essere disposto d’autorità, senza il consenso del militare, in caso di esigenze straordinarie o mobilitazioni; può avvenire a domanda, su richiesta dell’interessato, con o senza assegni; oppure può essere effettuato previo consenso, ad esempio per richiami di completamento o missioni addestrative.

Richiamo dalla Riserva

Il richiamo dalla categoria della riserva (artt. 986–991 e 1009 del COM) avviene principalmente in caso di guerra o grave crisi internazionale (art. 887 del COM). In alcune situazioni può essere disposto anche per esigenze operative o addestrative, con la partecipazione volontaria del militare. I limiti di età sono fissati a 65 anni per truppa e sottufficiali, mentre per gli ufficiali si arriva fino a 70–73 anni. La durata del richiamo è definita con decreto ministeriale e in genere non supera l’anno. In questo periodo il militare conserva lo stato giuridico ma non ottiene avanzamenti di carriera. Dal punto di vista economico, può ricevere gli assegni previsti dal decreto, ma non sono riconosciute indennità aggiuntive come nell’ausiliaria.

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Richiamo dall’Ausiliaria

L’ausiliaria (artt. 992–996, 1870–1876 del COM) è una condizione con durata di cinque anni dopo il congedo, durante i quali il militare resta a disposizione dello Stato. In questo periodo può essere richiamato per incarichi presso l’Amministrazione della Difesa o altre pubbliche amministrazioni dello Stato. Il richiamo avviene su richiesta delle amministrazioni e con decreto ministeriale. Se il militare rifiuta due volte senza motivi validi, viene trasferito nella riserva (art. 995 del COM). Durante il periodo di richiamo non è previsto il recupero di qualifiche di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. Dal punto di vista economico, oltre alla pensione spetta l’indennità di ausiliaria (art. 1870). Se il richiamo avviene con assegni, viene riconosciuto il trattamento economico di attività se più favorevole (art. 1876). In caso di richiamo pari o superiore a dodici mesi, la pensione viene ricalcolata sugli assegni percepiti per tutta la durata del richiamo, purché superi i dodici mesi (art. 1871, comma 3).

Riserva di complemento e forze di completamento

Gli ufficiali di complemento (artt. 987 e 988-bis del COM) possono essere richiamati per missioni, esigenze operative o addestrative, sempre con il loro consenso. La permanenza in riserva di complemento è consentita fino al compimento del 60° anno di età. Accanto a questa figura esistono le forze di completamento, costituite da contingenti richiamati a tempo determinato per garantire la funzionalità di comandi e reparti se sussistono particolari condizioni di sicurezza nazionale.

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Truppa in congedo illimitato

Anche la truppa in congedo illimitato (artt. 889, 1006, 2059 del COM) può essere richiamata. Il richiamo può avvenire d’autorità, persino in tempo di pace, con decreto del Ministro della Difesa; in caso di mobilitazione totale o parziale è disposto con decreto del Presidente della Repubblica. È inoltre previsto il richiamo individuale, con il consenso del militare, per specifiche esigenze operative o logistiche.

Richiami particolari

Esistono infine situazioni particolari. I cappellani militari (artt. 1590–1591 del COM) possono essere richiamati come complemento o riserva per esigenze religiose. L’art. 2061 del COM stabilisce che i militari già in servizio ausiliario presso forze di polizia o vigili del fuoco, in caso di richiamo, possono essere destinati nuovamente a questi corpi. L’art. 2065 del COM prevede invece le cosiddette chiamate di controllo, semplici convocazioni senza assegni per censimento e verifica della disponibilità.

Confronto rapido

Categoria Quando può avvenire Consenso richiesto Trattamento economico
Riserva Guerra, crisi, addestramento Non sempre Assegni se previsti, no indennità aggiuntive
Ausiliaria Entro 5 anni, incarichi PA/Difesa – Guerra, crisi, addestramento Non necessario Pensione + indennità, riliquidazione pensione se richiamo ≥12 mesi
Riserva di complemento Missioni/addestramento Sempre consenso Assegni durante il richiamo
Truppa in congedo illimitato Pace, guerra, mobilitazione Talvolta consenso Assegni da decreto, nessuna indennità aggiuntiva
Richiami particolari Specifiche esigenze (cappellani, ex ausiliari VV.F./Polizia) Variabile Come da norme di categoria
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Indossare la divisa, sia per scelta di leva, come volontari o intraprendendo la carriera militare, significa mantenere un legame permanente con le Forze Armate e le Forze di polizia, un vincolo istituzionale, etico e professionale che accompagna per tutta la vita.

Fonte: Codice dell’Ordinamento Militare – D.lgs 66/2010


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